Sentenza Corte d'Appello causa patrocinata dall'avvocato Massimo Mazzucchiello sul regime condanna alle spese in materia di invalidità civile.

(non necessaria condanna alle spese del ricorrente soccombente  -in maniera totalmente assorbente di ogni altra questione sull'esistenza o validità della dichiarazione reddituale riportata nelle conclusioni del ricorso giurisdizionale- a prescindere dal reddito)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:

                        1)- Dott. Alessandro Bavoso                     –          Presidente

                        2)- Dott.ssa Giovanni M.Rossi                   –          Consigliere relatore

                        3)- Dott. Paolo Landi                                  –          Consigliere

Riunita in Camera di Consiglio

ha pronunciato in grado di appello alla udienza dell’11.5.09 la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 10194/06 RG

TRA

B. F. elett.te dom.to in Napoli alla Via Martiri d’Otranto n. 113 presso l’avv. Massimo Mazzucchiello che lo rappresenta e difende

Appellante

E

INSTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappr.te p.t elett.te dom.to in Napoli alla Via G. Ferraris n.4 con l’avv. Gianluca Tellone che lo rappresenta e difende

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 1.12.06 presso questa Corte d’Appello B. P. impugnava tempestivamente la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 27569 del 2.12.05 nella parte in cui, rigettata la domanda tesa ad ottenere le provvidenze per la invalidità civile, era stata disposta la sua condanna al pagamento delle spese legali. Deduceva la B. che ella non era mai stata chiamata a visita amministrativa, per cui non aveva potuto compiutamente valutare l’alea del giudizio. Rilevava, poi, che il CTU aveva riconosciuto una percentuale di invalidità pari al 60%, per cui ella non aveva agito avventatamente. Chiedeva, pertanto, la parziale riforma della impugnata sentenza con compensazione delle spese del doppio grado. In subordine, chiedeva rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale per l’esame dell’art. 152 disp.att. c.p.c. così come novellato.

Costituitasi, parte appellata contestava quanto sostenuto ex adverso e concludeva per la conferma della impugnata sentenza con il favore delle spese del grado.

Alla udienza odierna la Corte decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo B. P. impugna la sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui è stata disposta la sua condanna al pagamento delle spese legali, non avendo ella depositato la dichiarazione di cui all’art. 152 disp.att. c.p.c. come novellato dal D.L. n. 269/2003 convertito nella legge n.326/2003 entrato in vigore il 3.10.03 deduceva di non aver intrapreso una azione legale avventata sia per la percentuale di invalidità riconosciutale -60%- e sia perché non era mai stata convocata a visita medica dopo la presentazione della istanza in via amministrativa.

Il motivo è fondato.

Come è noto, l’art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre n. 269 del 2003, convertito con legge n. 326 del 2003, ha modificato sensibilmente il testo dell’art. 152 disp.att.  c.p.c., la cui nuova formulazione è la seguente: “Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’art. 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello di pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo  non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatisi nell0anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e articolo 88 del citato testo unico delle spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

Dal chiaro tenore letterale della norma si evince che la fruizione del beneficio della deroga al criterio della soccombenza è subordinata al rispetto di precisi oneri formali, il primo dei quali è rappresentato dalla formulazione della dichiarazione in ordine ai redditi IRPEF posseduti nell’anno precedente al deposito del ricorso “nelle conclusioni nell’atto introduttivo”.

Tale onere, lungi dall’essere un vuoto formalismo, ha la specifica funzione di assicurare che la consistenza della situazione reddituale della parte ricorrente sia immediatamente conoscibile anche dagli enti pubblici convenuti, attraverso la notifica dell’atto introduttivo, affinché essi possano compiere tempestivamente ogni utile accertamento al riguardo e possano, quindi, sollecitare il giudice a richiedere la produzione della “documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto” indicato in tale dichiarazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 79, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, espressamente richiamato nel nuovo testo dell’art. 152.

Una siffatta funzione risulta, poi, in linea con la ratio complessiva che sta alla base delle disposizioni contenute negli artt. 42 e 44 del D.L. n. 269 del 2003, ossia quella di accrescere le possibilità di controlloo con finalità antielusive in materia di controversie assistenziali e previdenziali, ratio chiaramente enunciata nella rubrica del capo III, in cui i due articoli sono inseriti, in un’ottica secondo la quale anche la rimodulazione della disciplina di tali controversie deve concorrere alla “correzione dell’andamento dei conti pubblici” (v. rubrica del titolo II, in cui è inserito il capo III).

Poiché la dichiarazione in questione è una dichiarazione sostitutiva di certificazione ed è da ritenere soggetta alle medesime conseguenze penali previste dall’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 per le analoghe dichiarazioni rese al fine di beneficiare del patrocinio a spese dello stato che risultino false o omissive, ulteriore requisito di validità della stessa deve essere ravvisato, ad avviso del Collegio, nella sottoscrizione personale della parte, che è l’unica a potersi assumere la responsabilità della veridicità e completezza di quanto in essa affermato.

Né l’onere di specifica sottoscrizione personale della dichiarazione in questione, che serve anche a richiamare l’attenzione della parte sul contenuto e sulle conseguenze della dichiarazione che rende in relazione alla specifica causa, è in contrasto con il rilievo secondo cui l’atto introduttivo è un atto riferibile alla difesa tecnica e quindi anzitutto al difensore. Se è vero, infatti, che la sottoscrizione da parte del procuratore degli atti di cui all’art. 125 c.p.c. è un requisito essenziale, ciò non esclude che essi possano essere sottoscritti anche dalla parte personalmente (v. Cass. , 6/12/05 n. 26668; Cass., 12/8/96 n. 7492).

Deve, d’altro canto, considerarsi che, come sottolineato dalla Suprema Corte, l’art. 42, comma 11, della legge n. 326 del 2003 contiene “una disposizione eccezionale in materia di spese processuali nei processi della previdenza e dell’assistenza sociale”, in  quanto essa consente di attribuire alla autocertificazione ivi prevista valore di prova per il fine specifico per cui essa è formulata, che tuttavia non vale  quanto alla prova dei requisiti reddituali necessari per le prestazioni previdenziali, per i quali vale il principio secondo cui “l’autocertificazione non è idonea a sostituire la prova nel giudizio civile” (v.  Cass., 3/5/06 n. 10203).

Anche il carattere “eccezionale” della previsione in esame concorre, dunque, a confermare la necessitò che la dichiarazione in esame sia resa nel puntuale rispetto delle forme per la stessa specificatamente previste. Circa il contenuto della dichiarazione in parola ed i redditi cui essa deve fare riferimento, appare opportuno sottolineare che, atteso il richiamo all’art. 76, commi da 1 a 3, i redditi che rilevano sono costituiti non solo da quelli personali della parte ricorrente ma anche da quelli del coniuge e di tutti gli altri familiari conviventi, dovendosi tenere conto anche “dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.

Il tetto reddituale, oltre il quale non potrà trovare applicazione la deroga al criterio generale della soccombenza, risulta pari ad € 18.536,44, essendo esso pari a due volte l’importo del reddito stabilito dall’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 (€ 9.296,22), il quale, peraltro, è soggetto ad adeguamento ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Tale adeguamento è stato operato con decreto del 29 dicembre 2005, che ha aggiornato l’importo originario in € 9.723,84, sicché, ai fini che qui interessano, il tetto reddituale è pari ad € 19.447,68.

Applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Collegio che esattamente il primo giudice ha ritenuto non ricorrere le condizioni affinché l’appellante possa godere per il giudizio di primo grado del particolare regime di esenzione dettato dell’art. 152 nella sua nuova formulazione, sia perché nelle conclusioni dell’atto introduttivo non risulta formulata alcuna dichiarazione in ordine ai redditi posseduti nell’anno precedente al deposito del ricorso, sia perché nell’incarto processuale non risulta prodotta alcuna dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra documentazione atta a provare la situazione reddituale dell’appellante, né alcuna altra documentazione atta a dar conto della insussistenza di familiari conviventi percettori di redditi.

L’atto di appello, però, censura il mancato utilizzo da parte del giudice di primo grado del potere di compensare le spese di lite, comunque esercitabile, in base alla generale previsione di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., anche in assenza delle condizioni richieste dall’art. 152 disp. att. c.p.c. per beneficiare del peculiare regime di esenzione ivi previsto.

Osserva a tal proposito la Corte che il Tribunale fa derivare la condanna della B. al mancato deposito della dichiarazione reddituale senza enunciare alcun altro elemento, come se il potere di compensazione non fosse esercitabile.

Al contrario, va sottolineato che la appellante, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità piuttosto elevata – il 60 % - non aveva altro mezzo che adire le vie legali per verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere le provvidenze di legge, non essendo mai stata sottoposta a visita medica in via amministrativa. Il suo comportamento, pertanto, non è stato imprudente né non ponderato per cui, considerate la natura della controversia e la diversa qualità delle parti, appare rispondente quantomeno ad equità disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado.

Attesa, poi, la novità delle questioni trattate, va disposta la compensazione integrale delle spese anche di questo grado.

PQM

La Corte così provvede: accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma parziale della impugnata sentenza, compensa integralmente le spese legali del primo grado; conferma per il resto la impugnata sentenza: compensa le spese del presente grado di giudizio.

            Così deciso in Napoli l’11.5.09

 

            Il Consigliere Estensore                                                                            Il Presidente

        (Dott.ssa Giovanna M. Rossi)                                                              (Dott. Alessandro Bavoso)