|
ASSOCIAZIONE PREVIDENZIALISTI NAPOLETANI - www.apren.it -
|
|
osservatorio sentenze forum
Giornata
di studio per la formazione professionale 2011 - Sala Arengario del Nuovo
Palazzo di Giustizia di Napoli,
Venerdì 15 aprile 2011, ore 11,30 -
DIRITTO PREVIDENZIALE - INCONTRO-DIBATTITO SUi seguenti 5 temi di grande
attualità:
1) Ricevibilità della domanda con particolare riferimento all'art. 56 L. 69/09;
2) Proponibilità dell'azione giudiziaria rispetto alla definizione della fase
amministrativa;
3) Osservanza delle disposizioni contenute nelle circolari emanate dalla
Presidenza dell'INPS;
4) Osservanza del principio dell'analisi comparativa nei processi di revisione e
di revoca;
5) Abilitazione degli avvocati per la trasmissione on-line delle domande
amministrative in materia di invalidità civile all'INPS. -
vedi locandina del convegno (anche per le
prenotazioni e per l'elevato profilo dei Relatori del Corso)
vedi videocorso vedi relazione
Avv. Pier Paolo Zambardino-
Consiglio di Stato: 31 luglio 2009.
Pubblicata decisione-parere 10813 resa all'Adunanza del 29-gennaio 2009: accolto
ricorso dell'avvocato Massimo Mazzucchiello ct Comune di Pozzuoli
sull'illegittimità del ticket per l'imbarco verso le isole di Ischia e Procida.
Leggi recensioni stampa "Il Mattino".
Relazione
sulla giornata di studio Corso Previdenzialisti in materia di aspetti del
processo previdenziale. Approfondimenti sulle tematiche amministrative
|
NEWS: titolo: INVALIDITA’ CIVILE
Non è necessario esibire la domanda amministrativa nel caso in cui il ricorrente sia stato convocato a visita medica dalla competente commissione sanitaria.
In materia di invalidità civile, in presenza della documentazione attestante l’avvenuta visita medica con indicazione della data di presentazione della domanda amministrativa, documentazione mai contestata, non può ritenersi incontestato altresì il contenuto di detto verbale di visita medica ed i dati in esso riportati. Pertanto, anche se si afferma la rilevabilità d’ufficio della mancanza della domanda amministrativa, il Giudice non può esimersi dal valutare non solo la documentazione in atti ma anche il comportamento processuale tenuto dell’Istituto con riferimento ai documenti prodotti dall’assistito.
Una volta allegata e dimostrata, mediante l’esibizione del verbale di visita medica attestante la data di presentazione della domanda, non può poi dubitarsi ulteriormente del concreto contenuto della medesima, tenendo conto delle non restrittive previsioni in materia del regolamento ministeriale.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.Magistrati
Dott. Fausto Castaldo Presidente Dott. Rosa Arienzo Consigliere rel. Dott. Giulio Fernandes Consigliere
ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all’udienza del 28.01.2009 la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA TRA
Cxxxxx Mxxxx Mxxx, rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio D’Andrea APPELLANTE
E INPS, rappresentato e difeso dall’Avv. Gxxxxx Txxxxx APPELLATO
NONCHE’
Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli APPELLATO NON COSTITUITO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte il 4.4.2008, l’appellante proponeva appello avverso la sentenza resa dal Giudice del Tribunale di Napoli il 3.3.2008, con la quale era stata dichiarata l’improponibilità della domanda avanzata dalla predetta con ricorso del 26.9.2007, intesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in relazione ad istanza amministrativa del 13.07.2006 rimasta senza esito. Deduceva l’appellante l’erroneità della decisione che aveva dichiarato improponibile il ricorso ritenendo non provata l’avvenuta presentazione in sede amministrativa dell’istanza diretta ad ottenere la presentazione assistenziale, pure essendo stata la domanda ritualmente inoltrata in data 13.07.2006 come inequivocabilmente attestato dal verbale della Commissione di prima istanza tempestivamente prodotto agli atti. Rilevava che tale prova documentale doveva ritenersi assolutamente idonea ad attestare l’avvenuta presentazione in sede amministrativa dell’istanza, atteso che, a seguito della stessa,la Commissione sanitaria aveva sottoposto a visita medica l’appellante in data 27.3.2007, dandogliene, poi, comunicazione con raccomandata del 27.6.2007. Aggiungeva che,se non vi fosse stata istanza in sede amministrativa, certamente la P.A non avrebbe posto in essere alcun procedimento amministrativo,che, in base ai principi generali in materia, poteva aver luogo unicamente su sollecitazione del cittadino. Né poteva aversi riguardo, nel prevenire alla declaratoria di improponibilità del ricorso, alla pretesa carenza del motivo della presentazione della domanda amministrativa, perché l’istanza in questione poteva essere formulata in maniera assolutamente generica, non essendo prescritto alcun obbligo di maniera assolutamente generica, non essendo prescritto alcun obbligo di specificazione del tipo di prestazione richiesta, a norma del regolamento n.698 del 21.9.1994 tuttora in vigore. Alla stregua di tali rilievi e censure l’appellante concludeva per la riforma della pronunzia nel senso della declaratoria di proponibilità della domanda, chiedendo che venisse disposta CTU medico legale al fine dell’accertamento del diritto dell’istante all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda amministrativa. Costituitosi il contraddittorio, l’INPS rilevava l’infondatezza dei motivi di gravame chiedendone la reiezione, sul rilievo che la mera allegazione del verbale della commissione sanitaria ASL non costituiva prova della proponibilità dell’azione giudiziaria, osservando preliminarmente che doveva verificarsi l’eventuale violazione del termine di decadenza di cui all’art42 comma 3 D.L 269/03, ed eccependo l’improcedibiltà ed improponibilità della domanda per mancato esperimento dell’iter amministrativo, nonché, sotto il secondo profilo, il mancato decorso di gg 120 dalla richiesta in sede amministrativa per il pagamento degli accessori del credito.
Non si costituiva il Ministero appellato pur nella ritualità della notifica del gravame.
All’odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti con sentenza non definitiva in relazione alla questione della proponibilità della domanda e quanto al merito, con separata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziaria deve essere dichiarata proponibile alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.
Deve premettersi ai fini considerati che la S.C in numerose decisioni ha affermato che la preventiva presentazione della domanda amministrativa di prestazione previdenziale costituisce un presupposto dell’azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile (v.Cass. n12661 del 1995). Circa la rilevabilità della sua mancanza, la Suprema Corte ha però affermato che in relazione a domanda giudiziale volta a conseguire l’indennità di accompagnamento, la carenza della relativa domanda amministrativa non può essere eccepita oltre i tempi e le modalità previste dall’art. 416 cod.pro.civ. né può essere, in mancanza di tempestiva eccezione da parte dell’ente convenuto, rilevata d’ufficio dal giudice, dovendosi peraltro evidenziare che l’onere di tempestiva contestazione gravante sul convenuto nel rito del lavoro assume rilievo ancora maggiore quando convenuto sia un ente previdenziale, atteso che non possono farsi ricadere sull’assicurato gli effetti della violazione di un dovere di vigilanza istituzionale non tempestivamente esercitato in relazione a situazioni ostative all’esercizio di un diritto di questi. (così Cass. Sez. Lavoro, n. 13924 del 19.09.2003). Un diverso orientamento è stato manifestato dalla Suprema Corte ma in relazione a fattispecie in cui nell’affermare la rilevabilità d’ufficio della mancanza di detta domanda, non era stato però prodotto in atti un documento direttamente attestante la presentazione di una tempestiva domanda amministrativa e il giudice d’appello aveva motivatamente escluso che la documentazione prodotta fosse idonea (sia pure indirettamente) a provare la suddetta circostanza. (vedi Cass. 11756/2004 in motivazione) Deve trarsi dunque la conclusione che, anche a voler affermare la rilevabilità d’ufficio della mancanza della domanda amministrativa, il Giudice non possa esimersi dal valutare non solo la documentazione in atti ma anche il comportamento processuale tenuto dell’Istituto con riferimento ai documenti prodotti . Nel caso specifico, pur non essendo stato prodotto in atti un documento direttamente attestante la presentazione di una tempestiva domanda amministrativa, non può però condividersi quanto asserito dal primo giudice in ordine all’inidonietà della documentazione prodotta a provare indirettamente la suddetta circostanza. Ed invero, il verbale della Commissione medica di Prima istanza, ritualmente allegato al fascicolo di primo grado della ricorrente, contiene espressa menzione della data di presentazione della domanda amministrativa (13.7.2006, secondo l’indicazione di cui al n.3 del modello allegato utilizzato per l’accertamento degli stati d’invalidità civile) e, nella parte riservata alla certificazione della Commissione, si precisa che la ricorrente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi corrispondenti a invalidità pari al 100% ai fini della esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta ex art 8 comma 16 l.n. 537/1993 e ss. modificazioni. Inoltre, quanto al tipo di accertamento, è sbarrata la casella che indica che l’assistita fu sottoposta a visita domiciliare. Deve a questo punto osservarsi che tale documento non è stato mai oggetto di specifica contestazione da parte dell’Istituto, per quel che concerne il contenuto e la esattezza dei dati in esso riportati. Invero nel costituirsi in primo grado l’INPS ha depositato una memoria contenente varie eccezioni che appaiono,però,contraddittorie e non legate alla singola vicenda processuale. Così, assolutamente contraddittorio è il fatto che l’Inps nel contestare l’affermazione di controparte “secondo cui non sarebbe stata convocata a visita ASL” abbia richiesto ordinarsi alla ASL competente per territorio di esibire tutta la documentazione amministrativa relativa alla ricorrente. Come esposto,l’allegazione nel ricorso era esattamente nel senso contrario,tanto che si precisava la data di avvenuta visita,sulla base della documentazione prima esaminata, quella appunto di cui l’Inps inutilmente chiedeva l’esibizione. Non diversamente ultronea ed infondata era la ulteriore eccezione di mancanza della indicazione della data di comunicazione dell’esito della domanda amministrativa, perché, come prima esposto,nel ricorso tale data era espressamente indicata. Ritiene insomma la Corte che, in presenza della documentazione (verbale) attestante l’avvenuta visita medica con l’indicazione della data di presentazione della domanda amministrativa,documentazione mai contestata, non potevano che ritenersi incontestati altresì il contenuto di detto verbale di visita medica ed i dati in esso riportati. Non diversamente,per quel che concerne il cosiddetto requisito reddituale,la cui mancanza è parimenti rilevabile d’ufficio la Suprema Corte (Cass.11.7.2007 n 15486) ha sancito che nel caso che siano stati indicati specificamente i redditi percepiti e la loro natura sorge l’onere di contestazione della circostanza, restando irrilevante sul piano processuale la non contestazione ove l’indicazione dei redditi sia stata fatta solo in modo generico. Deve ritenersi,inoltre, che deponga nel senso dell’avvenuta presentazione della domanda amministrativa diretta all’accertamento del requisito sanitario utile all’indennità di accompagnamento, oltre alla circostanza dell’indicazione della precisa data di presentazione della stessa,l’ulteriore rilievo che la Commissione di prima istanza si sia effettivamente riunita nella seduta del 27.3.2007 a seguito di accertamento che risulta essere stato di tipo domiciliare (risulta sbarrata la relativa casella al n.12 del modello predisposto per il verbale della seduta) evidentemente per deliberare in merito alla predetta istanza dell’interessata che pertanto deve ritenersi essere stata capace di determinare l’instaurarsi del procedimento amministrativo di cui il verbale di visita è riscontro e momento culminante. Il documento prodotto in atti deve, pertanto,contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,ritenersi idoneo a provare la presentazione di una tempestiva domanda amministrativa. Peraltro, l’appellante ha anche richiamato il regolamento di cui al DPR 21.9.1994 n.698, che riporta lo schema di domanda da inoltrare alla Commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili. Nel modello in questione è prevista l’indicazione delle generalità dell’istante, codice fiscale, professione, e la richiesta dell’interessato di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell’art 11 della legge 24.12.1993 n. 537 e del relativo regolamento,per il riconoscimento/aggravamento dell’invalidità, senza specificazione ulteriore rispetto al generico stato d’invalidità- salva l’indicazione dello stato di minorato psichico ovvero di cieco civile o sordomuto o persona handicappata ai sensi delle leggi specificamente menzionate- allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato d’invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta dalla commissione. E’ prevista,poi, richiesta contestuale alla competente Prefettura della concessione dei benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d’invalidità o alla minorazione riconosciuta. La domanda, per come strutturata, ai sensi del menzionato regolamento, non deve contenere pertanto alcun riferimento alla specifica prestazione assistenziale richiesta, ma unicamente la richiesta di riconoscimento dello stato di invalidità. Ne consegue che una volta allegata e dimostrata, nel modo prima esposto, la data di proposizione della domanda, non poteva poi dubitarsi ulteriormente del concreto contenuto della medesima,tenendo conto delle non restrittive previsioni in materia del regolamento ministeriale. Peraltro, nel caso considerato,è agevole evincere, dalla menzione contenuta nel verbale della commissione, dello stato di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi corrispondenti ad invalidità del 100%, che la richiesta non poteva che essere relativa al beneficio dell’accompagnamento, atteso che, sia per l’assegno d’invalidità civile che per la pensione d’inabilità, è richiesta un’età inferiore ai 65 anni. Ciò viene valutato per mera completezza ma per dare l’esatta misura della non con divisibilità di opposti orientamenti restrittivi che possono pregiudicare il diritto degli assistiti anche in presenza di un contesto ampiamente favorevole all’esame delle domande spiegate. La documentazione prodotta depone pertanto sia pure indirettamente, ma in modo assolutamente coerente con i dati desumibili dalla stessa, nel senso dell’avvenuta preventiva presentazione della domanda amministrativa, che condiziona la proponibilità della domanda giudiziale. Quanto all’ulteriore eccezione di decadenza dell’azione ai sensi dell’art.42 comma 3 DL 269/03, deve rilevarsi che il ricorso giudiziario del 26.9.2007, anche avendo riguardo solo alla data della seduta della Commissione del 27.3.2007 risulta essere stato depositario entro sei mesi previsti dalla norma del decreto della Commissione di prima istanza dell’ASL Na 1 relativo all’accertamento n.45911 indicato quale numero di pratica nel menzionato verbale della commissione. Ovviamente non ricorrono i presupposti per la rimessione al primo Giudice, benché la soluzione adottata nella sentenza impugnata concretamente privi di un grado di giudizio la valutazione nel merito del quadro patologico lamentato. La valutazione di ogni ulteriore profilo di censura attinente al merito viene riservata alla sentenza definitiva, unitamente alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M
La Corte cosi provvede:
decidendo con sentenza non definitiva sul proposto appello, dichiara la proponibilità del ricorso introduttivo di primo grado e dispone, come da separata ordinanza, CTU medico legale nei confronti dell’appellante. Spese di lite al definitivo.
Napoli 28.1.2009
Il Presidente Dott. Fausto Castaldo |
|
Inviare a
massimo@mazzucchiello.it un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
|