ASSOCIAZIONE PREVIDENZIALISTI NAPOLETANI - www.apren.it -

   

               

                                                                             lotta ai soprusi che si subiscono per andare al mare e per godersi la spiaggia ed il mare demaniali.    
                  Per inviare i testi delle sentenze usate il fax telematico 06-233.224.027

[In allestimento]

 

osservatorio sentenze  forum

Il giorno mercoledì 11 maggio 2011, alle ore 11,30, presso la sede UIF di Napoli, palazzina B all'interno del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli al Centro Direzionale, si terrà una giornata di studio per la formazione professionale sul seguente tema: "Il giudizio di ottemperanza alla luce del nuovo codice del processo amministrativo, con particolare riferimento all'ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie". relatore: Avv. Massimo Mazzucchiello del foro di Napoli Moderatore: Avv. Gaetano Irollo

                                                                  Giornata di studio per la formazione professionale 2011 - Sala Arengario del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, Venerdì 15 aprile 2011, ore 11,30 - DIRITTO PREVIDENZIALE - INCONTRO-DIBATTITO SUi seguenti 5 temi di grande attualità:                                      1) Ricevibilità della domanda con particolare riferimento all'art. 56 L. 69/09;                                                     2) Proponibilità dell'azione giudiziaria rispetto alla definizione della fase amministrativa;                                       3) Osservanza delle disposizioni contenute nelle circolari emanate dalla Presidenza dell'INPS;                            4) Osservanza del principio dell'analisi comparativa nei processi di revisione e di revoca;                                              5) Abilitazione degli avvocati per la trasmissione on-line delle domande amministrative in materia di invalidità civile all'INPS.  - vedi locandina del convegno (anche per le prenotazioni e per l'elevato profilo dei Relatori del Corso)  vedi videocorso   vedi relazione Avv. Pier Paolo Zambardino-  

Giornata di studio per la formazione professionale 2011 - Sala Arengario del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, Venerdì 4 marzo 2011, ore 15,00 - GIUSTIZIA DEL LAVORO E LEGGE N. 183 del 2010 (Collegato Lavoro) - in collaborazione con l'Ufficio per il Referente per la formazione decentrata della Corte di Appello di Napoli. Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" Sezione di Napoli in ricordo di CESARE DIANI. Indirizzo di saluto:   Dott. Antonio Buonajuto, Presidente della Corte di Appello di Napoli. Ricordo di Cesare Diani: Dott. Ugo Vitiello, Presidente Sezione Lavoro della Corte di Appello di Napoli. Relatori: Dott. Sergio Palmieri, Consigliere della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli "Il sindacato giudiziale sulle clausole generali"; Dott. Luigi Cavallaro, Giudice del Lavoro Tribunale di Palermo "Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato". Dibattito. Conclusioni: Dott. Giuseppe Napoletano, Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione  e Presidente del Centro Studi "Domenico Napoletano". I Referenti per la Formazione - settore civile: Dott. Fabrizio Amendola, Dott. Pasquale Serrao d'Aquino - Dott. Fulvio Troncone ;Formazione Magistrati NapoliHome Civile scarica locandina del convegno  vedi il videocorso

venerdì 4 febbraio 2011, dalle ore 11,30 alle ore 14,30 si terrà a Napoli, Castelcapuano, Sala biblioteca De Marsico, il convegno-dibattito "Quale futuro per l'assistenza ai veri invalidi",organizzato dall'Associazione Forense di diritto del lavoro e della previdenza sociale, con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e dell'Ente Morale Biblioteca "Alfredo De Marsico".Conduzione Didattica:          Avv. Sergio D'Andrea "Presidente Associazione Forense di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale" Moderatore: Dott. Giuseppe Ianniruberto, "Presidente Onorario Aggiunto della Suprema Corte di Cassazione". Saluti: Dott. Antonio Buonaiuto, "Presidente della Corte d'Appello di Napoli" . Avv. Francesco Caia,  "Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli". Avv. Flavio Zanchini,  "Presidente Ente Morale Biblioteca De Marsico". Relazione introduttiva: Avv. Sergio D'Andrea. Relatori: Dott. Antonio Robustella, "Presidente Coordinatore Sezione Lavoro Tribunale di Napoli"; On. Luciano Schifone, "Referente Presidente Giunta Regionale";  Dott. Ciro Avallone,  "Direttore Provinciale I.N.P.S. Napoli"; Dott. Stefano Castaldo, "Primario Medicina Legale I.N.P.S.";  Dott.ssa Clara Angrisani,  "Direttrice Patronato INPAL Napoli" ; Avv. Pier Paolo Zambardino, "avvocato previdenzialista". Sono previsti interventi e dibattiti. Conclusioni: Dott. Giuseppe Iannuruberto,  "Presidente Onorario Aggiunto della Suprema Corte di Cassazione". Veedi relazione Avv. Pier Paolo  Zambardino  Vedi audio-visivo del convegno

 

Giornata di studio per la formazione professionale 2010 - DIRITTO PREVIDENZIALE - 17 novembre 2010 "Le azioni di accertamento nel processo previdenziale. L'interesse ad agire con particolare riferimento alle controversie in materia di invalidità ed handicap" Relatore: Avv. Pier Paolo Zambardino vedi relazione.

Giornata di studio su "casi e questioni nel processo del lavoro", per giovedì 18 novembre 2010, ore 15,00, curata dall'Ufficio del Referente per la Formazione decentrata della Corte d'Appello di Napoli, vedi programma

Corsi di aggiornamento professionale in materia di diritto previdenziale curati dall'U.I.F. di Napoli a novembre/dicembre 2010, vedi programma                                             

 

 Sentenza in materia di portatori di handicap gravi Legge 104-/92. "Sussiste sempre l'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c." Tribunale di Torre Annunziata. Giudice dott.ssa Concetta Donadio. Procedimento patrocinato dall' avv. Massimo Mazzucchiello Vedi sentenza

 Sentenza Cassazione n. 1585 del 2010: non necessaria allegazione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per "non ricovero" vedi sentenza.

Corso in materia di diritto previdenziale 2010. Lezione del 10 giugno 2010 "L'individuazione della collocazione della decorrenza dello stato invalidante e la CTU medico legalee sugli atti di causa in caso di decesso"  Biblioteca De Marsico in Castel Capuano di Napoli, Relatori: dott.ssa Carla Musella, Presidente della  Sezione Lavoro e Previdenza della Corte d'Appello di Napol e  Prof. Dott. Antonio Perna, Responsabile ASL NA1 formazione,  Moderatore: avv. Sergio D'Andrea.  Vedi videocorso.

Corso in materia di diritto previdenziale 2010. Lezione del 4 giugno 2010 "La consulenza tecnica d'ufficio nel processo previdenziale ed assistenziale ed in riferimento alla L. 104 del 1992",  Biblioteca De Marsico in Castel Capuano di Napoli, Relatori: dott. Gennaro Jacone, Magistrato presso la Sezione Lavoro e Previdenza della Corte d'Appello di Napol e  Prof. Dott. Caludio Buccelli, Direttore dell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni l'Università di Napoli. Moderatore: avv. Sergio D'Andrea.  Vedi videocorso.

Corso in materia di diritto previdenziale 2010. "La consulenza tecnica d'ufficio nel processo previdenziale ed assistenziale alla luce delle recenti disposizioni legislative innovative" Biblioteca De Marsico in Castel Capuano di Napoli, 27 maggio 2010. Relatori: dott.ssa Vincenza Totaro, Magistrato presso la Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli e Prof. Dott. Ciro Mauro, docente di medicina legale presso l'Università di Napoli. Moderatore: avv. Sergio D'Andrea. Lezione del 27 maggio 2010. Vedi videocorso.

 Corso in materia di diritto previdenziale 2010. " art. 56 del D.L. 69/09. I requisiti economici nei procedimenti relativi all'assegno ed alla pensione di invalido civile. Onere della prova". Relatore: dott.ssa Carla Musella, Magistrato presso la Sezione Lavoro e Previdenza della Corte d'Appello di  Napoli. Moderatore: avv. Sergio D'Andrea. Lezione del 12 maggio 2010. Vedi videocorso.

 Corso in materia di diritto previdenziale 2010. "Prestazioni in favore di invalidi civili. Le innovazioni in ordine alla fase amministrativa alla luce dell'art. 20 del D.L. 78/09" (problematiche connesse alla forma telematica di presentazione delle domande amministrative di invalidità civile all'INPS di cui alla circolare 131/09) Relatore: dott. Giuseppe Gambardella, Magistrato presso la Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli. Moderatore: avv. Sergio D'Andrea. Lezione del 21 aprile 2010. Vedi videocorso.

 Corso in materia di diritto previdenziale 2010. La disciplina delle spese giudiziali ex art. 152 disp att. c.p.c..Relatore: dott.ssa Rosa Molè, Magistrato presso la Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli. Moderatore: avv. Sergio D'Andrea. Lezione del 15 aprile 2010. Vedi videocorso.

Corso in materia di diritto previdenziale. Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, da giovedì 15 aprile 2010. Tra i Relatori: Magistrati della Seziona Lavoro e Previdenza del Tribunale e della Corte d'Appello di Napoli. Vedi programma in formato pdf.

Corso in materia di diritto previdenziale. Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, giovedì novembre 2009. "La consulenza tecnica dopo la Legge 69 del 2009". Relazione dell'avvocato Massimo Mazzucchiello. vedi relazione..

Corso in materia di diritto previdenziale. Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, dicembre 2009. "L'art. 56 della Legge 69 del 2009". Relazione dell'avvocato Pier Paolo Zambardino. vedi relazione..

Consiglio di Stato: 31 luglio 2009. Pubblicata decisione-parere 10813 resa all'Adunanza del 29-gennaio 2009: accolto ricorso dell'avvocato Massimo Mazzucchiello ct Comune di Pozzuoli sull'illegittimità del ticket per l'imbarco verso le isole di Ischia e Procida. Leggi recensioni stampa "Il Mattino".

Convegno sul "danni all'ambiente marino ed attività antropiche". Relazione dell'avvocato Massimo Mazzucchiello sul tema "I ticket antiturismo. I casi di Bacoli e Pozzuoli". Palazzo di Giustizia di Napoli, Sala dell'Arengario, 19 ottobre 2009. vedi relazione..

Corte d'Appello di Napoli. Sentenza N. 2972/09 dell'11/5/2009. L'aspirante invalido civile rimasto soccombente non può essere condannato alle spese processuali quando non è stato convocato dall'ASL. Ciò a prescindere dalla posizione reddituale coniugale. Le conseguenze economiche delle inefficienze del Servizio Sanitario Nazionale non possono restare a carico del cittadino.vedi sentenza.

Corte d'Appello di Napoli. Sentenza sulla non necessità che la dichiarazione reddituale resa nelle conclusioni del ricorso sia sottoscritta dall'invalido, quando tale dichiarazione, resa innanzi al P.U., sia allegata agli atti del ricorso. vedi sentenza..

Corte d'Appello di Napoli. Non necessario che il certificato medico allegato alla domanda amministrativa per ottenere l'indennità di accompagnamento rechi l'indicazione di "paziente non autosufficiente, ecc.".vedi sentenza.(vai al forum)

Corte di Cassazione 2009: per la pensione di inabilità si tiene conto del solo reddito dell'invalido e non quello cumulato con il coniuge!. Vedi sentenza.

Video-relazione 4^ lezione del corso di diritto previdenziale del 5 maggio 2009 "Le notifiche nel processo previdenziale". Relatore Dott. Giuseppe Sassone, Magistrato. Moderatore Avv. Pier Paolo Zambardino Vedi il filmato

Corte d'Appello di Napoli. Sentenza del 28/1/2009. Non è necessario allegare la domanda mministrativa al ricorso giurisdizionale quando ci sia il verbale dell'ASL. vedi sentenza.

Video-relazione 3^ lezione del corso di diritto previdenziale dell'8 aprile 2009 "I poteri istruttori del giudice nei giudizi in materia previdenziale". Relatore Prof. Angelo Scala, Ordinario di diritto processuale civile dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.  Moderatore Avv. Maria Elena Sassone. vedi il filmato

  Video-relazione 1^ lezione del corso di diritto previdenziale del 25 marzo 2009. "Le spese di giudizio nel processo previdenziale". Relatore Avv. Sergio D'Andrea. Moderatore Avv. Gaetano Irollo. vedi il filmato

  Relazione 2^ lezione del corso di diritto previdenziale dell'1 aprile 2009. "La consulenza tecnica d'ufficio in materia di invalidità civile con particolare riferimento allo spostamento della decorrenza". Relatore Dott. Fernando Colasanti (specialista in medicina legale e delle assicurazioni).  Moderatore Avv. Maria Elena Sassone. vedi la relazione in formato power-point

   Il 25 marzo 2009 inizierà il nuovo Corso di Diritto Previdenziale. Per le iscrizioni occorre rivolgersi all'U.I.F., palazzina B all'interno della Piazza Coperta del Nuovo Palazzo di Giustizia al Centro Direzionale di Napoli. vedi programma.

  Prima versione dello studio su "L'impatto della calvizie androgenetica nell'invalidità civile", a cura dell'Avv. Massimo Mazzucchiello vedi bozza

Video-relazione corso previdenzialisti del 19-11-08 in occasione della presentazione del libro "L'Invalidità civile", ed. CEDAM, presso la Biblioteca De Marsico di Castelcapuano. Relazione degli Autori Dott. Gennaro Jacone, Magistrato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro-Previdenza e del Prof. Claudio Buccelli, Direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Napoli. Presentazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Avv. Caia e del Direttore della Biblioteca De Marsico, Avv. Flavio Zanchini. Conclusioni del Dott. Antonio Robustella, Presidente del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro-Previdenza. Modera l'Avv. Sergio D'Andrea. Vedi filmato

Video-relazione corso previdenzialisti del 17-11-08 sul tema "Le impugnazioni nel processo previdenziale: appello, ricorso per cassazione e revocazione". Relatore: Dott. Ianniruberto, Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione. Moderatori Avv. Sergio D'Andrea e Avv. Giuseppe Teotino. Vedi filmato

Video-relazione corso previdenzialisti del 6-11-08 sul tema "Inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità nel processo previdenziale". Relatore: Dott. Gennaro Jacone, Magistrato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro-Previdenza. Moderatori Avv. Sergio D'Andrea e Avv. Gaetano Irollo. Vedi filmato

Video-relazione corso previdenzialisti del 13-11-08 sul tema "La rilevanza della fase amministrativa nel processo previdenziale e le preclusioni". Relatore: Dott.ssa Maria Casola, Magistrato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro-Previdenza. Moderatori Avv. Maria Elena Sassone e Avv. Massimo Mazzucchiello  Vedi filmato

Video-relazione corso previdenzialisti del 24-11-08 sul tema "La fase esecutiva nel processo previdenziale". Relatore: Avv. Corrado Barletta. Moderatore Avv. Sergio D'Andrea  Vedi filmato

Video-relazione corso previdenzialisti dell' 11-12-08 sul tema "Indennizzo e rendita INAIL. Aspetti giuridici e medico-legali". Relatore: Avv. Lucio Gargano. Moderatore Avv. Sergio D'Andrea  Vedi filmato

Formazione professionale e crediti formativi: Da giovedì 6 novembre 2008 partirà il nuovo corso di aggiornamento in materia di processo previdenziale ed assistenziale. Le lezioni saranno tenute da alcuni Magistrati del Tribunale di Napoli tra cui il Dott. Gennaro Iacone (Autore del libro appena pubblicato dalla CEDAM "invalidità civile")  e la Dott.ssa Maria Casola. vedi programma

Protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati sulla gestione delle udienze in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. Oggi, 10/6/2008, si è tenuta una prima riunione tra Magistrati della Sezione Lavoro-Previdenza del Tribunale di Napoli ed Avvocati giuslavoristi, a cui ha partecipato il presidente dell'A.P.N., Avv. Maria Elena Sassone. Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale, Dott. Antonio Robustella, ha presentato un progetto da approvare nella prossima riunione indetta per il 25/6/2008. Tutti possono presentare osservazioni scritte da fare pervenire in tempo utile al Presidente dell'A.P.N. tramite l'apposita sezione del "forum". Vedi bozza                                   scarica bozza (formato power-point)                                                Scrivi le osservazioni

 Ordinanza n. 115 del 2008    della Corte Costituzionale in materia  di cumulo dei redditi dei coniugi per la pensione di inabilità assistenziale (Occasione sprecata a causa di un errore del giudice rimettente!!) .        Vedi testo ordinanza (formato internet)                                                   Vedi precedente Sentenza N. 88 del 1992 (fomato internet)                           Vedi precedente Sentenza N. 88 del 1992 (fomato da scaricare power-point)

Relazione sulla giornata di studio Corso Previdenzialisti in materia di L. 104/92 a tutela dell'handicap, tenuta dal relatore Avv. Pier Paolo Zambardino, mercoledì 16 aprile 2008 nel Nuovo Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale di Napoli.                       Vedi relazione (formato internet)       

Relazione sulla giornata di studio Corso Previdenzialisti in materia di aspetti del processo previdenziale. Approfondimenti sulle tematiche amministrative e civilistiche che pongono su tale linea di frontiera l'avvocato previdenzialista. La correzione dell'errore materiale in sentenza provocato dalla parte. Riflessione  tenuta dal relatore Avv. Massimo Mazzucchiello mercoledì 7 maggio 2008 nel Nuovo Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale di Napoli. Vedi relazione (formato internet)                                                                 Vedi relazione (formato da scaricare)                                      

Sulla irretroattività applicativa del D.L. 269/03 e ss. per i provvedimenti amministrativi notificati prima dell'1 gennaio 2005.                vedi Sent. Trib. di Napoli 27582/06      vedi Sent Trib. di Napoli 20134/07       vedi Sent. Trib. di Napoli 20133/07    vedi Sent. Trib. di Napoli 3559/08

NOVITA': il governo delle spese processuali. Sempre dovute anche se c'è spostamento della decorrenza del beneficio.   Vedi giurisprudenza di legittimità(Cassazione,Sent.16000/07).  Vedi giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Napoli, Sent. 460/06)              

SCARICA IL MODULO "essenziale" PER IL RICORSO IN APPELLO PARZIALE PER IL SOLO GOVERNO DELLE SPESE

E' proponibile la domanda giudiziaria DECORSI SOLI TRE MESI DALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA! Vedi Sentenza della Corte d'Appello di Napoli

Il più contiene il meno! Sentenza n. 6669/07 della Corte d'Appello di Napoli, Presidente dr. Filippo de Caprariis. Accertato il diritto all'assegno parziale di invalidità anche se il C.T.U., in sede "percipiente" accerti la totale inabilità (100%) del ricorrente! VEDI LA SENTENZA

La correzione dell'errore materiale in sentenza di invalidità civile anche quando è provocato dalla parte VEDI PROVVEDIMENTO Tribunale di Napoli, 18-21/1/2008

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Le problematiche nell'invalidità civile connesse alle decadenze ed ai vizi verificatisi nella fase amministrativa innanzi all'ASL (archiviazione della pratica in seguito a mancata presentazione a visita dell'istante, mancato perfezionamento della documentazione richiesta in sede di visita innanzi alla Commissione di prima istanza, ecc.) ed il successivo giudizio innanzi al Giudice del Lavoro. Il ricorso alla disciplina contenuta nell'art. 8 della Legge 11 Agosto 1973, n. 533 "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie" VAI ALLA DISCUSSIONE

 Entra nel FORUM-TELEMATICO sulla responsabilità civile ed amministrativa degli Uffici Giudiziari in caso di ritardo di emissione di copie conformi di sentenze in materia di provvidenze per invalidi civili parziali

NEWS: titolo:  INVALIDITA’ CIVILE

 

Non è necessario esibire la domanda amministrativa nel caso in cui il ricorrente sia stato convocato a visita medica dalla competente commissione sanitaria.

 

In materia di invalidità civile, in presenza della documentazione attestante l’avvenuta visita medica con indicazione della data di presentazione della domanda amministrativa, documentazione mai contestata, non può ritenersi incontestato altresì il contenuto di detto verbale di visita medica ed i dati in esso riportati.

Pertanto, anche se si afferma la rilevabilità d’ufficio della mancanza della domanda amministrativa, il Giudice non può esimersi dal valutare non solo la documentazione in atti ma anche il comportamento processuale tenuto dell’Istituto con riferimento ai documenti prodotti dall’assistito.

 

Una volta allegata e dimostrata, mediante l’esibizione del verbale di visita medica attestante la data di presentazione della domanda, non può poi dubitarsi ulteriormente del concreto contenuto della medesima, tenendo conto delle non restrittive previsioni in materia del regolamento ministeriale.

 

 

 

 

                                          LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

                       Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.Magistrati

 

                                Dott. Fausto Castaldo                                Presidente 

                                Dott. Rosa Arienzo                                   Consigliere rel.

                                Dott. Giulio Fernandes                             Consigliere

 

ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all’udienza del 28.01.2009 la seguente

                                              SENTENZA NON DEFINITIVA 

                                                                    TRA

 

                  Cxxxxx Mxxxx Mxxx, rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio D’Andrea

                                                             APPELLANTE 

 

                                                                        E

                             INPS, rappresentato e difeso dall’Avv. Gxxxxx Txxxxx

                                                                APPELLATO

 

                                                                 

                                                                 NONCHE’

 

Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

                                              APPELLATO NON COSTITUITO

 

 

                                             SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

 

Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte il 4.4.2008, l’appellante proponeva appello avverso la sentenza resa dal Giudice del Tribunale di Napoli il 3.3.2008, con la quale era stata dichiarata l’improponibilità della domanda avanzata dalla predetta con ricorso del 26.9.2007, intesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in relazione ad istanza amministrativa del 13.07.2006 rimasta senza esito.

Deduceva l’appellante l’erroneità della decisione che aveva dichiarato improponibile il ricorso ritenendo non provata l’avvenuta presentazione in sede amministrativa dell’istanza diretta ad ottenere la presentazione assistenziale, pure essendo stata la domanda ritualmente inoltrata in data 13.07.2006 come inequivocabilmente attestato dal verbale della Commissione di prima istanza tempestivamente prodotto agli atti.

Rilevava che tale prova documentale doveva ritenersi assolutamente idonea ad attestare l’avvenuta presentazione in sede amministrativa dell’istanza, atteso che, a seguito della stessa,la Commissione sanitaria aveva sottoposto a visita medica l’appellante in data 27.3.2007, dandogliene, poi, comunicazione con raccomandata del 27.6.2007.

Aggiungeva che,se non vi fosse stata istanza in sede amministrativa, certamente la P.A non avrebbe posto in essere alcun procedimento amministrativo,che, in base ai principi generali in materia, poteva aver luogo unicamente su sollecitazione del cittadino.

Né poteva aversi riguardo, nel prevenire alla declaratoria di improponibilità del ricorso, alla pretesa carenza del motivo della presentazione della domanda amministrativa, perché l’istanza in questione poteva essere formulata in maniera assolutamente generica, non essendo prescritto alcun obbligo di maniera assolutamente generica, non essendo prescritto alcun obbligo di specificazione del tipo di prestazione richiesta, a norma del regolamento n.698 del 21.9.1994 tuttora in vigore.

Alla stregua di tali rilievi e censure l’appellante concludeva per la riforma della pronunzia nel senso della declaratoria di proponibilità della domanda, chiedendo che venisse disposta CTU medico legale al fine dell’accertamento del diritto dell’istante all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda amministrativa.

Costituitosi il contraddittorio, l’INPS rilevava l’infondatezza dei motivi di gravame chiedendone la reiezione, sul rilievo che la mera allegazione del verbale della commissione sanitaria ASL non costituiva prova della proponibilità dell’azione giudiziaria, osservando preliminarmente che doveva verificarsi l’eventuale violazione del termine di decadenza di cui all’art42 comma 3 D.L 269/03, ed eccependo l’improcedibiltà ed improponibilità della domanda per mancato esperimento dell’iter amministrativo, nonché, sotto il secondo profilo, il mancato decorso di gg 120 dalla richiesta in sede amministrativa per il pagamento degli accessori del credito.

 

Non si costituiva il Ministero appellato pur nella ritualità della notifica del gravame.

 

All’odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti con sentenza non definitiva in relazione alla questione della proponibilità della domanda e quanto al merito, con separata ordinanza.

 

                                                  MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La domanda giudiziaria deve essere dichiarata proponibile alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.

 

Deve premettersi ai fini considerati che la S.C in numerose decisioni ha affermato che la preventiva presentazione della domanda amministrativa di prestazione previdenziale costituisce un presupposto dell’azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile (v.Cass. n12661 del 1995).

Circa la rilevabilità della sua mancanza, la Suprema Corte ha però affermato che in relazione a domanda giudiziale volta a conseguire l’indennità di accompagnamento, la carenza della relativa domanda amministrativa non può essere eccepita oltre i tempi e le modalità previste dall’art. 416 cod.pro.civ. né può essere, in mancanza di tempestiva eccezione da parte dell’ente convenuto, rilevata d’ufficio dal giudice, dovendosi peraltro evidenziare che l’onere di tempestiva  contestazione gravante sul convenuto nel rito del lavoro assume rilievo ancora maggiore quando convenuto sia un ente previdenziale, atteso che non possono farsi ricadere sull’assicurato gli effetti della violazione di un dovere di vigilanza istituzionale non tempestivamente esercitato in relazione a situazioni ostative all’esercizio di un diritto di questi. (così Cass. Sez. Lavoro, n. 13924 del 19.09.2003). Un diverso orientamento è stato manifestato dalla Suprema Corte ma in relazione a fattispecie in cui nell’affermare la rilevabilità d’ufficio della mancanza di detta domanda, non era stato però prodotto in atti un documento direttamente attestante la presentazione di una tempestiva domanda amministrativa e il giudice d’appello aveva motivatamente escluso che la documentazione prodotta fosse idonea (sia pure indirettamente) a provare la suddetta circostanza. (vedi Cass. 11756/2004 in motivazione)

Deve trarsi dunque la conclusione che, anche a voler affermare la rilevabilità d’ufficio della mancanza della domanda amministrativa, il Giudice non possa esimersi dal valutare non solo la documentazione in atti ma anche il comportamento processuale tenuto dell’Istituto con riferimento ai documenti prodotti .

Nel caso specifico, pur non essendo stato prodotto in atti un documento direttamente attestante la presentazione di una tempestiva domanda amministrativa, non può però condividersi quanto asserito dal primo giudice in ordine all’inidonietà della documentazione prodotta a provare indirettamente la suddetta circostanza.

Ed invero, il verbale della Commissione medica di Prima istanza, ritualmente allegato al fascicolo di primo grado della ricorrente, contiene espressa menzione della data di presentazione della domanda amministrativa (13.7.2006, secondo l’indicazione di cui al n.3 del modello allegato utilizzato per l’accertamento degli stati d’invalidità civile) e, nella parte riservata alla certificazione della Commissione, si precisa che la ricorrente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi corrispondenti a invalidità pari al 100% ai fini della esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta ex art 8 comma 16 l.n. 537/1993 e ss. modificazioni. Inoltre, quanto al tipo di accertamento, è sbarrata la casella che indica che l’assistita fu sottoposta a visita domiciliare.   

Deve a questo punto osservarsi che tale documento non è stato mai oggetto di specifica contestazione da parte dell’Istituto, per quel che concerne il contenuto e la esattezza dei dati in esso riportati.

Invero nel costituirsi in primo grado l’INPS ha depositato una memoria contenente varie eccezioni che appaiono,però,contraddittorie e non legate alla singola vicenda processuale.

Così, assolutamente contraddittorio è il fatto che l’Inps nel contestare l’affermazione di controparte “secondo cui non sarebbe stata convocata a visita ASL” abbia richiesto ordinarsi alla ASL competente per territorio di esibire tutta la documentazione amministrativa relativa alla ricorrente. Come esposto,l’allegazione nel ricorso era esattamente nel senso contrario,tanto che si precisava la data di avvenuta visita,sulla base della documentazione prima esaminata, quella appunto di cui l’Inps inutilmente chiedeva l’esibizione.

Non diversamente ultronea ed infondata era la ulteriore eccezione di mancanza della indicazione della data di comunicazione dell’esito della domanda amministrativa, perché, come prima esposto,nel ricorso tale data era espressamente indicata.

Ritiene insomma la Corte che, in presenza della documentazione (verbale) attestante l’avvenuta visita medica con l’indicazione della data di presentazione della domanda amministrativa,documentazione mai contestata, non potevano che ritenersi incontestati altresì il contenuto di detto verbale di visita medica ed i dati in esso riportati. Non diversamente,per quel che concerne il cosiddetto requisito reddituale,la cui mancanza è parimenti rilevabile d’ufficio la Suprema Corte (Cass.11.7.2007 n 15486) ha sancito che nel caso che siano stati indicati specificamente i redditi percepiti e la loro natura sorge l’onere di contestazione della circostanza, restando irrilevante sul piano processuale la non contestazione ove l’indicazione dei redditi sia stata fatta solo in modo generico.

Deve ritenersi,inoltre, che deponga nel senso dell’avvenuta presentazione della domanda amministrativa diretta all’accertamento del requisito sanitario utile all’indennità di accompagnamento, oltre alla circostanza dell’indicazione della precisa data di presentazione della stessa,l’ulteriore rilievo che la Commissione di prima istanza si sia effettivamente riunita nella seduta del 27.3.2007 a seguito di accertamento che risulta essere stato di tipo domiciliare (risulta sbarrata la relativa casella al n.12 del modello predisposto per il verbale della seduta) evidentemente per deliberare in merito alla predetta istanza dell’interessata che pertanto deve ritenersi essere stata capace di determinare l’instaurarsi del procedimento amministrativo di cui il verbale di visita è riscontro e momento culminante.

Il documento prodotto in atti deve, pertanto,contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,ritenersi idoneo a provare la presentazione di una tempestiva domanda amministrativa. Peraltro, l’appellante ha anche richiamato il regolamento di cui al DPR 21.9.1994 n.698, che riporta lo schema di domanda da inoltrare alla Commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili. Nel modello in questione è prevista l’indicazione delle generalità dell’istante, codice fiscale, professione, e la richiesta dell’interessato di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell’art 11 della legge 24.12.1993 n. 537 e del relativo regolamento,per il riconoscimento/aggravamento dell’invalidità, senza specificazione ulteriore rispetto al generico stato d’invalidità- salva l’indicazione dello stato di minorato psichico ovvero di cieco civile o sordomuto o persona handicappata ai sensi delle leggi specificamente menzionate- allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato d’invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta dalla commissione. E’ prevista,poi, richiesta contestuale alla competente Prefettura della concessione dei benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d’invalidità o alla minorazione riconosciuta.

La domanda, per come strutturata, ai sensi del menzionato regolamento, non deve contenere pertanto alcun riferimento alla specifica prestazione assistenziale richiesta, ma unicamente la richiesta di riconoscimento dello stato di invalidità. Ne consegue che una volta allegata e dimostrata, nel modo prima esposto, la data di proposizione della domanda, non poteva poi dubitarsi ulteriormente del concreto contenuto della medesima,tenendo conto delle non restrittive previsioni in materia del regolamento ministeriale.

Peraltro, nel caso considerato,è agevole evincere, dalla menzione contenuta nel verbale della commissione, dello stato di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi corrispondenti ad invalidità del 100%, che la richiesta non poteva che essere relativa al beneficio dell’accompagnamento, atteso che, sia per l’assegno d’invalidità civile che per la pensione d’inabilità, è richiesta un’età inferiore ai 65 anni. Ciò viene valutato per mera completezza ma per dare l’esatta misura della non con divisibilità di opposti orientamenti restrittivi che possono pregiudicare il diritto degli assistiti anche in presenza di un contesto ampiamente favorevole all’esame delle domande spiegate.

La documentazione prodotta depone pertanto sia pure indirettamente, ma in modo assolutamente coerente con i dati desumibili dalla stessa, nel senso  dell’avvenuta preventiva presentazione della domanda amministrativa, che condiziona la proponibilità della domanda giudiziale.

Quanto all’ulteriore eccezione di decadenza dell’azione ai sensi dell’art.42 comma 3 DL 269/03, deve rilevarsi che il ricorso giudiziario del 26.9.2007, anche avendo riguardo solo alla data della seduta della Commissione del 27.3.2007 risulta essere stato depositario entro sei mesi previsti dalla norma del decreto della Commissione di prima istanza dell’ASL Na 1 relativo all’accertamento n.45911 indicato quale numero di pratica nel menzionato verbale della commissione.

Ovviamente non ricorrono i presupposti per la rimessione al primo Giudice, benché la soluzione adottata nella sentenza impugnata concretamente privi di un grado di giudizio la valutazione nel merito del quadro patologico lamentato. La valutazione di ogni ulteriore profilo di censura attinente al merito viene riservata alla sentenza definitiva, unitamente alla regolamentazione delle spese di lite.

 

                                                                      P.Q.M

 

La Corte cosi provvede:

 

decidendo con sentenza non definitiva sul proposto appello, dichiara la proponibilità del ricorso introduttivo di primo grado e dispone, come da separata ordinanza, CTU medico legale nei confronti dell’appellante.

Spese di lite al definitivo.

 

Napoli 28.1.2009

 

                                                                                                                                 Il Presidente

                                                                                                                           Dott. Fausto Castaldo               

 

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Ultimo aggiornamento: 10-05-11