Sulla irretroattività del D.L. 269/03 e ss. a proposito della non applicabilità del termine decadenziale di sei mesi per i provvedimenti amministrativi notificati prima dell'1 gennaio 2005 (ed assoggettamento di questi ultimi all'ordinario termine prescrizionale decennale).
raccolta e brevi note redatte dall' avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli e membro dell'Associazione Previdenzialisiti Napoletani
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Sentenza N. 27582/07
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, previdenza ed assistenza, nella persona del dott. Gennaro Jacone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritta al n. 12383/2005 dekl ruolo generale previdenza, vertente
Tra
XX., nato il XX , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Mazzucchiello, presso lo studio del quale in Napoli, alla via Martiri d'Otranto n. 113 elettivamente domicilia, procura alle liti in atti, RICORRENTE
E
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Piazzale delle Nazioni, rappresentato e difeso dall' avv. XX e con il medesimo domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli, alla via Galielo Ferraris n. 4, procura alle liti per atto pubblico, CONVENUTO
E
MINISTERO DELL'ECONOMIA e DELLE FINANZE, in persona del suo Ministro p.t., domiciliato ex lege in Napoli alla via Diaz n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 20.05.2005, l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché l'INPS, esponendo che in data 21.10.2004 presentò domanda di riconoscimento della indennità di accompagnamento alla commissione sanitaria provinciale della A.S.L. competente per territorio e che la domanda non ebbe esito positivo. Dedotto che il prescritto iter amministrativo si è esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati danno diritto alle provvidenze richieste, l'istante ha chiesto l'accertamento del diritto alle suddette prestazioni. Costituitosi il contraddittorio, l'INPS si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda.
Il Ministero dell'economia e delle Finanze, dal canto suo, non si è costituito.
Il giudicante, ravvisata la necessità di un'indagine medico legale, ha disposto consulenza tecnica per gli accertamenti di cui al ricorso. Depositati documenti, all'odierna udienza, le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile, essendosi esaurito il procedimento amministrativo.
Non è intervenuta la decadenza, essendo stata presentata la domanda amministrativa in data 21.10.2004, e quindi prima dell'entrata in vigore della nuova decadenza, e cioè a partire dall'1.01.2005; di conseguenza per il principio di irretroattività della legge, principio sancito dall'art. 11 disp. prel. al c.c., essa nuova decadenza non è applicabile alla presente fattispecie.
La domanda è proponibile e procedibile, anche perché non esiste una domanda amministrativa da presentare all'INPS e della quale si possa tenere conto ai sensi dell'art. 443 c.p.c..
Deve essere dichiara la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritualmente citato e non comparso.
Esso Ministero deve ritenersi assolto da ogni statuizione nel merito della controversia, in quanto la sua presenza è limitata soltanto ad una presenza processuale, diretta a controllare l'operato dell'ausiliario del giudice.
Nel merito, essa è fondata in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento dall'1.1.2004. Gli stati patologici riscontrati dall'ausiliario del giudice sono: cardiopatia sclerotica con apce maker per blocco AV ed angioplastica dei tre vasi coronarici per aterosclerosi ostruttiva, arteriosclerosi cerebrale con deficit della sfera cognitiva e disturbi della deambulazione, bronchite cronica stenotica con lieve insufficienza respiratoria, poliartrosi a scarso impegno funzionale, ipertrofia prostatica, ipoacusia bilaterale, con impossibilità a di compiere gli atti quotidiani della vita. All'uopo si rinvia alla consulenza in atti.Le considerazioni suesposte sono coerenti con lo sviluppo della perizia, giustificano pienamente le conclusioni alle quali è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Considerato che - come risulta dalla documentazione prodotta - ricorrono i requisiti socio economici richiesti, e cioè la mancata percezione di prestazioni incompatibili e la mancata fruizione di ricoveri ospedalieri pubblici oltre il mese a titolo gratuito, sussiste il diritto alla indennità di accompagnamento, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, con interssi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribuanle di Napoli, sezione lavoro, previdenza ed assistenza, nella persona del dott. Gennaro Jacone, pronunciando all'udienza del 25.10.2006 sulla domanda proposta da XX nei confronti di INPS e Ministero dell'Economia e delle Finanze, così decide:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze , compensando tra le parti le spese di lite;
condanna l'INPS al pagamento in favore di XX dell'indennità di accompagnamento dall'1.11.2004, con interessi legali dall'1.03.2005 al saldo;
condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite pari ad euro 1.600,00, in esse compresi diritti e spese generali, più Iva, Cpa, con distrazione.
Napoli, lì 25.10.2006 Il Giudice
Dott. Gennaro Jacone
Depositato in Cancelleria oggi, 9 novembre 2006.