SENTENZA IN MATERIA DI LEGGE 104/92 (portatori di handicap gravi)
E' sempre ammissibile il ricorso giurisdizionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice dr. Concetta Donadio, all’udienza del 4.2.2010, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3654/2007 r.g.a.c. previdenza dell’anno 2007
TRA
D. P., n. a xxxxxxx, rapp.to e difeso dall’avv.to Massimo Mazzucchiello con cui elett.te domicilia in Napoli alla via Martiri d’Otranto n. 113
ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. xx con domicilio eletto presso i propri uffici siti in Napoli alla via xx resistente
NONCHE’
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Napoli alla via S. Lucia n. 81
resistente contumace
NONCHE’
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore
resistente contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2007 il ricorrente esponeva che, a seguito della propria domanda amministrativa del 5.5.2006 la Commissione medica istituita presso la ASL NA 5 – distretto n. 85 – l’aveva visitata (verbale comunicato in data 7.6.2007) e non l’aveva riconosciuta quale persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 ma solo con minorazione superiore ai 2/3 ai sensi del solo comma 1 dell’art. 3 citato (cioè senza connotazione di gravità).
Ritenendo erroneo il giudizio, dopo aver esperito, vanamente, i rituali ricorsi in via amministrativa, il ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell’Economia e Finanze, l’INPS e la Regione Campania.
Il M.E.F., e la Regione Campania non si costituivano in giudizio, benché regolarmente citati.
L’INPS si costituiva e resisteva alla domanda.
In via preliminare, va affermata la l’ammissibilità della domanda di mero accertamento della sussistenza dello status di portatore di handicap grave ai sensi di legge, ricorrendo l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).
La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell’art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 spetta a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.”
Si tratta, all’evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
In tale contesto è dunque evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell’adita A.S.L. impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all’imposizione fiscale e via discorrendo). Di conseguenza, a fronte del rigetto in questione, non può essere ragionevolmente negata all’interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave.
Né a diversa conclusione può invero, condivisibilmente, pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell’Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come, mentre il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tal fine, l’art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbrai 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l’esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi o dell’acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
Né può infine, nella materia in esame, affermarsi che l’inammissibilità dell’accertamento dello status in questione deriverebbe dall’inopportunità dell’accertamento stesso ai soggetti tenuti all’erogazione dei benefici di legge che non abbiano partecipato al relativo giudizio, e ciò in considerazione del fatto che tutti i soggetti (pubblici o privati che siano) tenuti a concedere benefici o agevolazioni al portatore di handicap sono assolutamente estranei al relativo procedimento di accertamento (sia che avvenga in sede amministrativa sia che prosegua, per così dire, in sede giudiziaria) e devono pertanto, di fronte alla domanda dell’interessato, limitarsi a prendere atto del suo eventuale esito positivo e provvedere di conseguenza.
Quanto ai soggetti legittimati passivi in questa sede, riconosciuta la legittimazione passiva dell’Inps, peraltro neppure contestata, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 30.3.2007.
Passando al merito, va osservato che, a fronte della c.t.u. medico legale espletata, va riconosciuto lo stato di handicap grave del ricorrente, tenuto conto delle caratteristiche e della gravità del complesso patologico accertato dall’esperto.
Deve essere osservato, infatti, che alla stregua delle risultanza in atti ed in particolare della consulenza tecnica espletata dal C.T.U. parte ricorrente, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario è risultata affetta dalle patologie indicate nella perizia depositata il 4.8.2009.
Tale complesso morboso, alla luce delle considerazioni esposte, valutate ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 1 rende il ricorrente “persona con minorazione prevista per la definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 3 della legge 104/92 con connotazione di gravità a partire dall’ottobre 2006.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni alle quali lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, pienamente condivise.
A giudizio dello scrivente le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono essere, condivise in quanto lo stesso ha risposto in maniera adeguata e completa ai quesiti a lui sottoposti. Il CTU, peraltro, nell’espletamento del proprio mandato, ha esaminato la documentazione prodotta agli atti di causa ed ha tenuto conto, come era doveroso, dell’oggetto dedotto in giudizio, senza esorbitare dai limiti dell’incarico ricevuto, esaminando, esclusivamente, quanto richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio.
Le critiche alla consulenza non sono state formulate nemmeno in via generica e, pertanto, le conclusioni cui è giunto l’ausiliario del giudice attesa la coerenza logica delle argomentazioni svolte e dei criteri posti a base della consulenza contabile, possono essere fatte proprie dal giudicante.
Alla luce di quanto esposto, la domanda dell’attore va dunque accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore anticpatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara D. P. “persona con minorazione prevista per la definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 3 della legge 104/92 con connotazione di gravità, dal 1°.10.2006.
b) condanna l’Inps al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura complessiva di € 1500,00, di cui € 850,00 per onorario di avvocato, con attribuzione.
Torre Annunziata, in data 4.2.2010 Il giudice del lavoro
Dr. Concetta Donadio