APN – ASSOCIAZIONE PREVIDENZIALISTI NAPOLETANI

 

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CONVEGNO-FORUM TELEMATICO

SUL TEMA:

 

“ La responsabilità civile ed amministrativa dell’ufficio giudiziario per il ritardato rilascio delle copie delle sentenze in materia di assistenza obbligatoria rispetto alla data della pronuncia o di pubblicazione del Giudice del Lavoro”.

 

Presentazione:

·        Nel comparto della concessione di provvidenze per invalidi civili sussiste per il difensore la necessità di apprestare “cure” particolari alla controversia nella fase “post-causa” in caso di riconoscimento del diritto all’assegno per invalidità civile parziale (così detto assegno di assistenza). Infatti, dal momento che l’effettiva iscrizione nelle liste speciali di collocamento costituisce elemento costitutivo del diritto –in concorrenza con il requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa-, sorge per l’assistito l’onere di iscriversi immediatamente dal deposito della sentenza nelle apposite liste di collocamento per disabili. Parimenti sussiste l’obbligo di aggiornare l’iscrizione già in corso con l’eventuale nuovo punteggio di invalidità conseguito in giudizio. Ovviamente l'invalido ha bisogno della copia conforme della sentenza rilasciata dall'ufficio giudiziario per accedere all'iscrizione nelle liste speciali del collocamento per disabili.

·        Per i noti fini di solidarietà sociale ed istituzionale dell’INPS – ente pubblico erogatore della prestazione economica- non è necessario ricorrere ai giudici amministrativi (TAR) per promuovere il “giudizio di ottemperanza di giudicato” per ottenere l’emissione del provvedimento amministrativo di erogazione del trattamento economico (c.d. “libretto”) per il periodo successivo alla pronuncia del giudice del lavoro. Infatti gli uffici dell’INPS sono organizzati secondo una nota circolare interna per la quale non è necessario attendere il provvedimento amministrativo concessorio. Quindi la sentenza del giudice ordinario viene eseguita anche per le prestazioni che si maturano successivamente.

·        Quid iuris se  per ritardi dell’ufficio giudiziario l’invalido civile parziale viene in possesso della copia conforme della sentenza a distanza di mesi dal deposito?  Sul punto la condotta degli uffici dell’INPS è inesorabile. Infatti il trattamento assistenziale non viene erogato per tutti quei mesi dal deposito della sentenza fino a quando l’invalido non risulti iscritto nelle liste speciali di collocamento.

·        Ovviamente, laddove il ritardo dovesse dipendere da una disfunzione dell’Ufficio Giudiziario, troverebbe applicazione la norma generale sulla responsabilità civile extracontrattuale codificata nell’art. 2043 codice civile. Sicuramente quindi si aprirebbe la strada per convenire in giudizio il Ministero della Giustizia. 

 

 

   Tutti gli operatori del diritto, Avvocati, Magistrati e Funzionari ministeriali possono partecipare liberamente al FORUM-DIBATTITO sul sito. 

 

 

          Il Presidente                                                                                                 Il Consigliere delegato (web-master)

Avv. Maria Elena Sassone                                                                                          Avv. Massimo Mazzucchiello