L'art. 56 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009
Relazione presentata al Corso di Diritto Previdenziale
dall'Avvocato Pier Paolo Zambardino del Foro di Napoli
Nuovo Palazzo di Giustizia, Napoli, Dicembre 2009
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Prima di parlare diffusamente dell'argomento del giorno - l'art. 56 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - , sia consentita una rapida ricognizione della legislazione che si è occupata dell'invalidità ordinaria e civile per mettere in risalto la pervicacia dello Stato nell'affrontare la subiecta materia con risultati alterni ed a volte disarmonici e lacunosi. Com'è noto si è assitito dal 2003 ad oggi ad un inasprimento della normativa sul processo previdenziale ed assistenziale in ragione del contenimento di una voce della spesa pubblica che a tutti i governi è sembrata gravare eccessivamente sul bilancio statale: l'invalidità civile.
- Riferimenti storici
Si è partiti dal d.l. 269/03 convertito nella L. 326/03 che ha posto un termine decadenziale semestrale (palesemente incostituzionale secondo molti) avverso i verbali di riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handycap e che ha rimodellato l'art. 152 disp.att. c.p.c sulla condanna al pagamento delle spese, si è quindi passati attraverso la L. 248/05 che ha ridefinito in modo confuso all'art. 10 le modalità di notifiche dei ricorsi, al DPCM del 30 marzo /07 che ha meglio chiarito il ruolo dell'INPS nella sua legittimazione passiva esclusiva; ancora. Abbiamo annoverato la L. 247/07 che ha stabilito che dal 1° gennaio 2008 l'iscrizione alle liste speciali non fosse più necessaria ma soltanto quella al collocamento ordinario riesumando in tal modo il D.Lgs. 181/00 relativo alla disponibilità all'inserimento all'attività lavorativa, ed ancora la L. 133/08 che ha previsto all'art. 80 un piano di verifiche straordinarie circa la sussistenza delle condizioni che hanno determinato la costituzione dei benefici assistenziali e all'art. 20 commi 7, 8 e 9 laddove è stabilito che i giudici, per evitare il frazionamento del credito previdenziale ed assistenziale relativo ad un medesimo rapporto, possano riunire d'ufficio ex art. 151 disp. att. c.p.c i procedimenti di cognizione e di esecuzione, dichiarare l'improcedibilità delle domande successive alla prima o la nullità di pignoramenti ulteriori in caso di proposizione di più azioni esecutive ed addirittura, ove abbiano notizia che la riunificazione non e' stata osservata, sospendere il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi fissando alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena d'improcedibilità delle domande. Tutto ciò, conclude l'articolo, anche sulla base dell'eccezione del convenuto. Apro parentesi per affermare che sembra chiaro il favor della legge n. 133/08 nei confronti dell'ente previdenziale che risulta così svincolato dai suoi obblighi di allegazione della prova ed alleggerito nella sua attività difensiva devoluta evidentemente al giudice ed ai suoi poteri d'ufficio.
Arriviamo infine alla legge 69/09 ed all'argomento del giorno: l'art. 56 riguardante le domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni ed indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
- Art. 56 L. 69/09
La norma estende a queste domande la regola contenuta nell'art. 11 della L. 222/84 già valente per gli assegni e le pensioni della cosiddetta "invalidità pensionabile". La norma di riferimento, appunto l'art. 11, vieta la presentazione di nuove domande di accertamento dello stato invalidante - per le stesse prestazioni - "fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato".
La disposizione, già parzialmente ripresa negli anni '80 dal Ministero dell'Interno con proprie circolari, ora si applica ( dal 4 luglio 2009), per legge, anche ai procedimenti di accertamento dell'invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Come vedremo appresso il legislatore sembra aver omesso di considerare la diversità tra la fase amministrativa prodromica al riconoscimento dei benefici assistenziali e quella relativa alle provvidenze di cui alla L. 222/84 e la complessità della prima rispetto alla seconda sia per il numero degli organi partecipanti (ASL, Comune,Regione, INPS) che per la molteplicità delle richieste in materia d'invalidità civile ( assegno, pensione, sordomutismo, legge 104/92, L. 68/99 sull'avviamento al lavoro etc.) Analizziamo quindi i risvolti applicativi della legge.
- Risvolti applicativi
Ciò significa che
l'interessato non
può presentare una nuova domanda di accertamento, se ha azionato ricorso davanti
al giudice o se non ha ancora ricevuto ufficialmente il verbale di accertamento
dall’ASL o dall’INPS.
Per la precisione, rispetto ai ricorsi davanti al giudice, la norma si riferisce
a “sentenza passata in giudicato” cioè alla pronuncia che
non e' piu' soggetta né
al regolamento di competenza (cpc 42, 43), nè ad appello (c.p.c. 339), nè a
ricorso per cassazione (cpc 360), né a revocazione per i motivi di cui ai numeri
4 e 5 dell'articolo 395cpc.
In sostanza non solo la sentenza deve essere depositata, ma non devono esserci
ricorsi in appello o in cassazione, e devono essere trascorsi i termini per la
loro presentazione.
Il primo risvolto riguarda i casi di aggravamento dello stato di salute o di
insorgenza di nuove patologie, in fase successiva alla presentazione del ricorso
giurisdizionale. Con la nuova norma non si potrà presentare domanda di
aggravamento fintanto che la sentenza non sia passata in giudicato.
Questa regola sarà praticamente impossibile da eludere se si consideri che il decreto Legge 78/09 art. 20 obbligherà l'INPS ad adottare, dal 1° gennaio 2010, un sistema informatico operativo su tutto il territorio nazionale che segnalerà come irricevibile una nuova domanda relativa alla medesima prestazione già richiesta ed ancora non concessa in via definitiva. Sulle innovazioni telematiche in vigore dal prossimo anno torneremo tra un istante.
Vi sollecito a considerare
in prima battuta gli episodi che potrebbero accadere e che portano a ritenere
che la norma in discussione difetti di ragionevolezza e motivazione.
- Lacune e paradossi
Ecco alcuni paradossi che spieghiamo con un
esempio: una persona viene riconosciuta invalida al 100% con revisione dopo due
anni. Le viene erogata solo la pensione ma non l’indennità di accompagnamento:
presenta ricorso al giudice. Trascorrono due anni senza che il giudice si
pronunci. La persona non può presentare una nuova domanda per la valutazione
della rivedibilità richiesta a suo tempo dalla stessa Commissione.
Si rileva poi una “dimenticanza” nell’intervento legislativo: la restrizione non
riguarda l’accertamento dell’handicap (art. 3 Legge 104/1992), il che significa
che per questo tipo di accertamento può essere ammessa, oltre al ricorso
giurisdizionale, anche la domanda di accertamento dell’aggravamento senza
attendere l’esito del processo.
Questa dimenticanza apre un secondo bizzarro paradosso che sarà competenza delle
ASL dirimere: nel corso della valutazione dell’handicap la Commissione potrebbe
rilevare un aggravamento anche della percentuale di invalidità precedentemente
accertata. Se vi è un ricorso giurisdizionale in corso può la commissione
pronunciarsi anche sull’invalidità?
Situazione simile in sede di accertamento della disabilità in funzione del
collocamento lavorativo (Legge 68/1999): la Commissione può ridefinire il grado
di invalidità civile se è in atto un ricorso davanti al giudice proprio sulla
percentuale di invalidità precedentemente riconosciuta? Ed ancora. Il soggetto
affetto da patologie oncologiche può, ai sensi dell'art. 6 L. 80/06, presentare
istanza ed essere sottoposto a visita dalla Commissione Medica entro 15 giorni.
In tal caso il cervellone informatico dell'ente previdenziale valuterà la
domanda irricevibile oppure no se il richiedente ha già compulsato l'autorità
giudiziaria?
Ed infine. Sempre dal 1° gennaio 2010 sarà previsto un nuovo piano di verifica straordinaria di permanenza dello stato invalidante disposta dal governo su circa 100.000 individui (per la cronaca si focalizzeranno due tipologie di interventi: il primo sulle indennità di accompagnamento in erogazione da oltre 10 anni alla data del 01/04/2007 in soggetti con età inferiore a 67 anni al momento dell'estrazione della verifica; il secondo sugli assegni di invalidità in godimento con data di decorrenza allocata nei 5 anni antecedenti al 01/04/2007 in soggetti con età compresa fra 45 e 60 anni al momento dell'estrazione della verifica). Ebbene perchè da una parte è consentito allo stato di replicare ( nel 2008 furono già riesaminate 200.000 prestazioni) questo intervento indiscriminato ed autoritario (si ricordi che vengono coinvolte anche prestazioni ottenute da sentenze passate in giudicato) mentre alla parte più debole viene ancora una volta posto un paletto sul suo percorso di ottenimento di un diritto al mantenimento ed all'assistenza costituzionalmente garantito dall'art. 38 Cost.?
- Risvolti nel contenzioso legale
Dopo aver esposto questi dubbi c'è un'altra domanda da porsi. Ed è quella più importante: come si pone l'avvocato nell'ambito di questa evoluzione normativa? Quali sono i rimedi che possono essere attuati per concludere un procedimento giudiziario così irto di incognite e che presuppone un magistrato non più terzo, non più vincolato dal principio dispositivo delle parti ma che pone, alla base del proprio convincimento, gli accertamenti disposti presso l'ASL e dal primo gennaio probabilmente presso l'INPS nonchè le interrogazioni presso il ruolo informatizzato del Tribunale consapevole che il suo agire è ampliato e potenziato grazie all'art. 20 della L. 133/08? Chi ci impedisce di supporre che all'INPS, quand'anche contumace o costituitosi con memorie scarne e generiche, possa sostituirsi un giudice che sollevi una serie di questioni preliminari atte ad impedire l'espletamento del mezzo istruttorio?
La soluzione potrebbe giungere da una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 149 disp.att. c.p.c. il cui testo si enuncia integralmente: "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario". Questo articolo è stato oggetto di una vasta discussione giurisprudenziale che ha sollecitato sovente l'intervento della corte di Cassazione dapprima solo sulla materia previdenziale poi ampliandone progressivamente l'ambito operativo con l'applicazione in via analogica alla materia relativa agli infortuni sul lavoro (cfr ex plurimis Cass. 4834/02, 1282/84 7464/83) ed in materia di indennità di accompagnamento ( Cass. 10588/98 mette in rilievo come una siffatta opzione ermeneutica sia imposta da principi costituzionali di razionalità ed uguaglianza e trovi giustificazione non solo nella sussistenza della identità di ratio e sotto il profilo dell'attuazione del principio di economia processuale, ma anche nel rilievo che le discipline sostanziali riguardanti le controversie previdenziali, quelle di assicurazione contro gli infortuni e quelle di assistenza sociale sono accomunate tutte dall'essere volte a sopperire ad un bisogno indilazionabile dell'assistito, riconosciuto come degno di tutela dall'ordinamento). Nel 2004 la Suprema Corte (n.12270) si espresse a sezioni unite in ordine ad uno specifico argomento: la decorrenza dell'indennità di accompagnamento parte dal mese successivo a quello in cui è maturato il diritto o al momento del sopraggiungere del requisito sanitario? (per la cronaca gli ermellini sposarono quest'ultima tesi). In quella occasione i giudici, riflettendo sulla possibilità o meno per un soggetto che avesse presentato in giudizio domanda tesa al riconoscimento dell'assegno ordinario di ottenere piuttosto la pensione d'inabilità a causa di un aggravamento delle sue iniziali patologie, pose a raffronto l'art. 149 disp. att. c.p.c e l'art. 11 della L. 222/84 e sostenne quanto appresso: dato per certo il principio contenuto nell'art. 149 e tenuto conto del limite alla presentazione di nuove domande posto dall'art. 11 non si può costringere il ricorrente ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza per poter richiedere la pensione d'inabilità perchè si potrebbe dare all'art. 149 una lettura suscettibile di far sorgere consistenti dubbi di legittimità costituzionale; la corte riportava quindi il principio sancito dal supremo consesso di qualche anno prima "è evidente infatti che una siffatta interpretazione del dato normativo - contenente in sè un'evidente contraddizione in quanto da un lato imporrebbe all'assicurato un regresso alla fase amministrativa e dall'altro gli impedirebbe tale regresso sino all'esito del giudizio - finirebbe col precludere all'assicurato la possibilità di una piena tutela del suo diritto proprio in quei casi in cui ha più bisogno di una sollecita tutela tanto da apparire lesiva dei diritti fondamentali, quali quelli garantiti, oltre che dall'art. 38 Cost., anche dagli art. 3 e 24 della Cost. ( Cass. 4385/01).
Se quindi l'art. 11 della L. 222/84 non può essere letto disgiuntamente dall'art. 149 disp. att. c.p.c potrebbe significare che il Legislatore equiparando il “trattamento” delle minorazioni civili a quello delle invalidità pensionabili, ha reso applicativo anche per le prime, l’articolo 149. E quindi questa norma, potrebbe costituire per noi difensori un punto di forza anzichè di debolezza nel momento in cui chiediamo e pretendiamo che il giudice verifichi e valuti gli aggravamenti nel corso del giudizio. Non a caso la dottoressa Maria Vittoria Papa, giudice di Corte d'Appello del Tribunale di Napoli, nella relazione lavoro del 25 novembre c.a. dopo aver effettuato una ricognizione storica dell'art. 149 disp. att. in ordine al suo apprezzamento consolidato da parte della dottrina e della giurisprudenza maggioritaria così si esprimeva circa la legittimità della disposizione contenuta nell'art. 56 L. 69/09: " Se, infatti, il procedimento giurisdizionale tende ad assicurare all’assistito il “massimo” della tutela possibile in relazione alla concreta situazione patologica in atto al momento della decisione, del tutto ragionevole risulta la limitazione alla proposizione di ulteriori istanze dirette alla definizione pregiudiziale della medesima situazione . In altri termini, a mio avviso, la estensione alla invalidità civile del limite dell’art. 11 della legge 222/1984 – che, per altro, già era stata ritenuta da alcune sentenze di legittimità 12128/2003 – rischia di sortire un effetto esattamente opposto a quello voluto dal legislatore ove sia coniugata ad un malinteso rigore nella individuazione della portata della “domanda già proposta in via amministrativa”. A mio avviso proprio per raggiungere l’effetto deflativo del contenzioso che il legislatore si prefigge deve interpretarsi con il massimo della estensione la prima domanda amministrativa proposta di talché non vi è motivo di proporne di ulteriori.
Dello stesso avviso un altro giudice della Corte d'Appello di questo Tribunale, il dr. Iacone che nel suo libro scritto prima dell'introduzione della legge 69/09 già aveva tentato di contemperare il principio dell'impossibilità della mutatio libelli con l'art. 149 per ritenere alla fine che purchè non venisse modificata la causa petendi, il ricorrente potesse ad esempio avanzare la domanda di pensione oltrechè a quella iniziale di assegno ma non di concessione dell'indennità di accompagnamento.
(E' noto infatti che le prime due prestazioni contemplano una riduzione totale o parziale dell'attività lavorativa generica riconducibile alla medesima causa petendi mentre l'indennità di accompagnamento o per ciechi riguarda la perdita dell'autonomia personale). Il magistrato allora ebbe a riflettere che seppur l'art. 11 della L. 222/84 non fosse applicabile all'invalidità civile, il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte le domande anche cumulative poste dal ricorrente purchè questi provasse tutti i requisiti costitutivi socio economici necessari con la facoltà per questi di specificare o ridurre la domanda. A maggior ragione in vigenza dell'estensione dell'articolo in parola il favor concesso da questo magistrato è oltremodo rafforzato.
In conclusione valuteremo l'impatto di questa nuova norma nelle aule di giustizia e verificheremo le risposte che ci verranno fornite dal diritto vivente memori delle lezioni comunque già fornite dalla letteratura precostituita.
Sistema operativo INPS e nuove modalità di presentazione delle domande in materia di invalidità civile:
Descrizione degli aspetti .organizzativi
4. La domanda e la certificazione medica
Come anticipato nella premessa, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in
materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità, complete di certificazione medica attestante la natura delle
infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via
telematica. A tal fine è stata prevista la realizzazione di un'applicazione, che
sarà resa disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps,it),
prelevabile dal cittadino o dagli Enti di patronato o da altri soggetti
abilitati.
L'applicazione ("Invalidità Civile 2010" -InvCiv2010) consente il prelievo dei
modelli, la loro compilazione ed il loro invio al sistema centrale, con la
verifica formale dei dati inseriti ed il rispetto della compilazione dei campi
obbligatori.
La domanda potrà essere presentata:
• dai cittadini
• dai Patronati, e da altri soggetti abilitati
Il modello informatico di domanda prevede due distinte sezioni:
1) certificazione medica;
2) domanda.
La sezione "certificazione medica" (all. C), attestante la natura delle "infermità invalidanti", da compilare a cura dei medico certificatore, conterrà oltre alle informazioni anagrafiche (complete di codice fiscale e del numero della tessera sanitaria), le patologie invalidanti di cui il soggetto è affetto con indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali ICD-9 e, eventualmente, delle patologie elencate nel D.M. 2 agosto 2007 e/o della sussistenza di patologia oncologica in atto.
Per poter compilare la
certificazione medica online, i sanitari dovranno essere abilitati all'utilizzo
della sezione relativa.
L'abilitazione sarà rilasciata dall'INPS su richiesta dei singoli sanitari che
potranno presentarla direttamente presso gli uffici dell'INPS o tramite il call
center INPS, utilizzando una specifica funzione della procedura.
A seguito di tale richiesta e dell'accreditamento delle credenziali, sarà
rilasciato dall'istituto un PIN che consentirà di utilizzare la sezione relativa
alla certificazione sanitaria.
Nel caso di certificato cartaceo, che deve comunque essere completo dei dati previsti nel form della procedura, questo potrà essere acquisito in procedura esclusivamente da un medico rappresentante di uno dei soggetti precedentemente abilitati alla trasmissione della domanda, a condizione che sia stato correttamente compilato sulla base del modello che l'Istituto mette a disposizione sul sito www.inps.it. e sia completo di tutti i dati richiesti (compresa l'indicazione delle patologie con la relativa codifica ICD9).
Completata l'acquisizione della certificazione sanitaria, il sistema genera una comunicazione con un codice univoco, che il medico stesso consegna al richiedente affinché lo utilizzi per consentire l'abbinamento della certificazione medica alla domanda stessa.
Il certificato medico rilasciato dalla procedura, ed il conseguente codice univoco di abbinamento, ha validità massima di 30 giorni dalla data di compilazione. Pertanto, nel caso in cui la compilazione della certificazione sanitaria sia disgiunta da quella della domanda, la stessa dovrà essere presentata dal cittadino, ovvero dai soggetti autorizzati ad assisterlo, attraverso la procedura informatica entro trenta giorni dalla compilazione del certificato medico.
La sezione "domanda" (all. A domanda istante maggiorenne e all. B domanda istante minorenne/interdetto), da compilare a cura del cittadino o degli altri soggetti autorizzati, dai quali lo stesso può essere assistito, contiene:
- i dati personali e anagrafici
(completi di codice fiscale e del n. tessera servizio sanitario nazionale);
- il tipo di riconoscimento richiesto (invalidità
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, collocamento
mirato);
- le informazioni relative alla residenza ed all'eventuale stato di ricovero.
Nella domanda il cittadino potrà indicare, oltre al recapito presso il quale vuole ricevere le comunicazioni, una casella di posta elettronica per consentire l'inoltro di tutte le comunicazioni generate dal flusso procedurale in tempo reale. Le stesse, in ogni caso, verranno consegnate a mezzo del servizio postale secondo le modalità tradizionali.
Per effetto dell'utilizzo della modalità di trasmissione telematica delle domande, tutto il processo amministrativo e sanitario legato alla richiesta di riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, collocamento mirato, nonché lo stato di lavorazione della domanda successivamente alla conclusione della fase sanitaria, sarà consultabile dal cittadino, o dai soggetti abilitati, direttamente sul sito www.inps.it attraverso le credenziali di accesso (PIN) rilasciate dall'Istituto per i Servizi al Cittadino. Per ottenere il PIN il cittadino potrà farne richiesta all'atto della presentazione della domanda, oppure telefonando al Contact Center INPS.
Tutte le domande pervenute alla ASL entro il 31 dicembre 2009 continueranno ad essere gestite dalle ASL seguendo l'iter già in essere e verranno verificate fino ad esaurimento dal Centro Medico legale INPS territorialmente competente.
La procedura consente l'invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti.
5. La ricevuta e la convocazione a visita
Per ogni domanda inoltrata la procedura certifica l'avvenuta ricezione della domanda da parte del sistema e genera una ricevuta di trasmissione; successivamente, eseguiti i controlli di completezza, congruità e di assenza di eventuali situazioni di irricevibilità, [ ad esempio: precedenti domande il cui iter non sia ancora concluso ovvero ricorsi amministrativi o giudiziari pendenti(L. 69/2009 art 56 comma 2)], il sistema genera una ricevuta digitale contenente i seguenti elementi:
• Protocollo della domanda e data
di presentazione;
• la data, il luogo e l'ora della visita; il richiedente, anche per il tramite
dei soggetti abilitati, potrà richiedere lo spostamento della data di visita con
le modalità descritte successivamente.
La ricevuta conterrà inoltre le seguenti avvertenze:
• esibire all'atto della visita la
documentazione sanitaria in originale, o in copia conforme all'originale e le
relative copie che potranno essere inserite nel fascicolo sanitario e il
documento d'identità;
• possibilità di farsi assistere da un medico di fiducia;
• conseguenze della mancata presentazione a visita senza giustificato motivo:
sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda (motivo di
decadenza della domanda);
• indicazione che nel caso di impossibilità di presentarsi a visita per
giustificato motivo è prevista una seconda convocazione;
• possibilità di richiedere la visita domiciliare tramite la presentazione,
sempre per via telematica di un certificato medico attestante le condizioni di
intrasportabilità.
Al riguardo la procedura di richiesta di vista domiciliare conterrà l'avviso che
la Commissione medica si pronunzierà in merito all'istanza nei cinque giorni
successivi alla stessa. Successivamente alla valutazione dell'istanza da parte
della Commissione Medica, la procedura informatica invierà al cittadino la
comunicazione circa l'accoglimento della richiesta, con la data e l'ora in cui
verrà effettuata la visita domiciliare, ovvero il rigetto della richiesta, con
invito a visita ambulatoriale.
Come detto precedentemente, il
cittadino potrà richiedere con una apposita funzione della procedura la modifica
della data proposta per l'effettuazione della visita presso la Commissione ASL
di competenza in funzione del CAP di residenza, scegliendo tra le ulteriori date
proposte dal sistema comunque entro l'arco temporale dei 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda, limite previsto per l'effettuazione delle visite
ordinarie.
Nel caso delle patologie elencate nel DM 02/08/2007, ovvero di visita per
patologia oncologica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 80/06, la data è
fissata nell'ambito dei 15 giorni successivi alla domanda.
Laddove non sia possibile fissare la visita nei trenta giorni previsti a causa dell'indisponibilltà di date nell'agenda, la procedura o utilizzerà le date di visita già disponibili in agenda, anche oltre i trenta giorni, oppure comunicherà l'invio di una successiva proposta con l'indicazione delle date disponibili. La convocazione potrà essere visionata dall'interessato nel sistema di tracciabilità della pratica e, ove indicata, nella sua casella di posta di elettronica. In ogni caso, la stessa convocazione verrà inoltrata a mezzo del servizio postale al domicilio segnalato nella domanda.
6. L'integrazione delle Commissioni Mediche delle ASL
La composizione delle Commissioni mediche delle ASL, integrate dal medico INPS quale componente effettivo, varia in funzione della domanda presentata dal cittadino, a seconda che sia volta al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità o handicap.
Alla Commissione medica della ASL parteciperà di volta in volta un medico INPS, a rotazione fra quelli in servizio presso il CML territorialmente competente, secondo una programmazione dell'attività affidata al Responsabile del CML che comunque preveda il limite di partecipazione dello stesso sanitario ad un numero massimo consecutivo di dieci sedute della stessa Commissione.
Per ogni commissione è previsto un calendario di visita con l'indicazioni del luogo di effettuazione della visita e della tipologia della commissione. La ASL, d'intesa con l'INPS, relativamente alle visite ordinarie, comunica periodicamente il calendario delle disponibilità della Commissione per i 90 giorni successivi al fine di consentire la creazione dell'agenda delle visite. Il Presidente della Commissione Medica indicherà sulla procedura informatica le date che saranno rese disponibili per l'effettuazione delle visite.
Nel quadro dell'integrazione e della collaborazione tra amministrazioni pubbliche, nonché della semplificazione nella fruizione del servizio da parte dei cittadini, l'Istituto mette a disposizione delle ASL i propri Centri medici legali per l'effettuazione delle visite.
7. La visita medica da parte della Commissione medica della ASL
La procedura informatica mette a
disposizione della Commissione medica della ASL tutta la documentazione
presentata dal cittadino, e propone un form di verbale di esito della visita
medica con i campi relativi alla sezione anagrafica già compilati.
La Commissione medica della ASL accede al fascicolo elettronico contenente la
domanda, la certificazione medica e l'eventuale richiesta di spostamento della
visita, attraverso la rete internet, secondo modalità di riconoscimento e
autentificazione al sito che saranno successivamente comunicate.
La Commissione, in esito all'effettuazione della visita medica, redige il
verbale elettronico della visita con indicazione obbligatoria dei codici
nosologici internazionali ICD-9 e l'eventuale indicazione di patologie
appartenenti al DM 2 agosto 2007, con esclusione di successive revisioni.
Per poter procedere all'identificazione e autorizzazione del personale che sarà abilitato ad accedere alla procedura relativa all'accertamento sanitario, le ASL dovranno segnalare all'INPS i nominativi dei medici e dei funzionari che dovranno essere abilitati all'accesso e alla compilazione dei verbali, nonché tutte le variazioni che al riguardo interverranno.
La documentazione sanitaria presentata all'atto della visita da parte del cittadino viene acquisita agli atti dalla ASL e richiesta dall'INPS in caso di necessità.
Nel caso di assenza a visita senza giustificato motivo la domanda verrà rigettata e il cittadino dovrà presentare nuova domanda.
L'eventuale richiesta di visita domiciliare è avanzata per via telematica dal cittadino convocato a visita prima del giorno fissato per la visita, corredata di certificato medico attestante la sua intrasportabilità. Il Presidente della Commissione valuta il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. La procedura informatica invia al cittadino la comunicazione circa l'accoglimento della richiesta, con la data e l'ora in cui verrà effettuata la visita domiciliare, ovvero il rigetto della richiesta, con conferma della convocazione in essere.
Come sopra detto, tale convocazione potrà essere visionata dall'interessato nel sistema di tracciabilità della pratica e, ove indicata, nella sua casella di posta di elettronica.
In ogni caso, la stessa convocazione verrà inoltrata a mezzo del servizio postale al domicilio segnalato nella domanda.
8. L'esito della visita medica
L'accertamento sanitario potrà concludersi con:
1. Giudizio medico-legale espresso
all'unanimità dei componenti della Commissione
2. Giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della
Commissione
8.1. Giudizio medico-legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione
La trasmissione del verbale di
esito della visita, determina l'attivazione del processo di comunicazione del
verbale stesso all'interessato.
Nel caso di unanimità del giudizio medico legale, il verbale sarà trasmesso al
domicilio del cittadino richiedente e, laddove dal riconoscimento possa derivare
un beneficio economico, sarà contestualmente attivato il flusso amministrativo
per l'erogazione della prestazione economica.
L'invio del verbale al domicilio del cittadino che ha richiesto la prestazione è
effettuato dall'Istituto visto che ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della
legge 102/09, in ogni caso l'accertamento definitivo è competenza dell'INPS,
attraverso la validazione del Responsabile del Centro Medico Legale
territorialmente competente.
Resta salva la possibilità, previa indicazione della Commissione Medica Superiore che effettua il monitoraggio complessivo sui verbali, di estrarre posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti, anche successivamente all'invio del verbale.
L'accertamento potrà consistere nell'esame della documentazione agli atti o su visita.
8.2. Giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione
In questo caso l'INPS sospende
l'invio del verbale al cittadino acquisisce gli atti e dal successivo esame ne
può derivare la validazione da parte del Responsabile del Centro Medico legale
territorialmente competente entro dieci giorni dalla trasmissione del verbale
stesso, o la necessità di effettuare una visita diretta da concludersi entro i
successivi venti giorni. Resta salva la possibilità, previa indicazione della
Commissione Medica Superiore che effettua il monitoraggio complessivo sui
verbali di estrarre posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti,anche
successivamente all'invio del verbale al cittadino.
L'accertamento potrà consistere nell'esame della documentazione agli atti o su
visita.
La visita sarà effettuata da un medico INPS indicato dal Responsabile del CML, diverso da quello della Commissione, con funzione di Presidente, al quale compete il giudizio definitivo, dal medico rappresentante le Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC) e dall'Operatore Sociale nel caso di handicap o disabilità. Il cittadino potrà farsi assistere nella visita da un medico di sua fiducia.
A seguito dell'esito della visita diretta da parte dell'INPS, la procedura provvede all'inoltro del verbale al domicilio dell'interessato ed attiva il processo amministrativo per il riconoscimento dell'eventuale beneficio economico.
8.3. Verifica ordinaria dei verbali approvati dalla Commissione medica ASL
Fermo restando quanto precedentemente descritto, l'INPS effettuerà comunque una verifica ordinaria di un numero di verbali definiti dalla Commissione medica ASL annualmenter nella misura del 2-5% di tutti i verbali, al fine di realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa con modalità di interazione territoriale.
9. Trasmissione del verbale
La procedura invia il verbale all'interessato con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale INPS competente. Il verbale inviato è in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario.
I verbali per i quali risulta una condizione d'invalidità civile, cecità civile o sordità che consente l'accesso ad un beneficio economico vengono inoltrati al cittadino con una comunicazione che contiene l'indicazione di completare on line l'inserimento dei dati necessari al pagamento nonché per l'accertamento dei requisiti socio economici (redditi, stato di disoccupazione, frequenza corsi, stati di ricovero, coordinate bancarie) utilizzando, per l'accesso al sistema, il codice fiscale e il codice univoco inizialmente assegnato.
In ogni caso, il cittadino potrà provvedere all'inserimento dei dati in questione in anticipo rispetto alla ricezione del verbale seguendo le indicazioni presenti nel sistema di tracciabilità della pratica. L'Unità organizzativa della struttura territoriale INPS competente, verifica i dati inseriti e procede con i successivi adempimenti per la concessione e la liquidazione della prestazione.
La procedura invia all'interessato il provvedimento di concessione ed erogazione del trattamento ovvero il provvedimento di rigetto amministrativo.
10. Fascicolo elettronico
Per ogni verbale chiuso definitivamente viene creato un Fascicolo Sanitario Elettronico che va archiviato in procedura CERCA con collegamento al Casellario Centrale Invalidità.
11. Verifica straordinaria della permanenza dello stato invalidante
Quanto alle verifiche. della permanenza dello stato invalidante (cosiddette verifiche straordinarie), queste saranno svolte sulla base delle indicazioni contenute nel Piano delle attività annualmente riportato nella Nota preliminare al Bilancio preventivo secondo criteri che di volta in volta saranno definiti dal CGML sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione. Per l'anno 2010 sono definite le linee di indirizzo anche sulla base delle esperienze maturate con il piano di verifiche straordinarie avviato in applicazione del disposto della Legge 103/2008.
Si ritiene opportuno procedere nell'anno 2010 alla effettuazione di visite di verifica straordinaria in numero pari a 100.000 soggetti interessati, focalizzando l'attenzione sui cittadini che hanno in godimento prestazioni relative alle seguenti due tipologie:
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO IN EROGAZIONE DA OLTRE 10 ANNI ALLA DATA 01/04/2007 IN SOGGETTI CON ETÀ INFERIORE A 67 ANNI AL MOMENTO DELL'ESTRAZIONE PER LA VERIFICA
Questo criterio consente di escludere tutti quei soggetti le cui condizioni di gravità richiedono il ricovero presso residenze protette, nonché tutte le situazioni già verificate dalle CMVP INPS. Attraverso tale specifica tipologia possono essere raggiunti i seguenti obiettivi:
a) individuazione di situazioni
patologiche su cui si sono innestati fattori prognostici favorevoli, in grado di
modificare la storia naturale della malattia, non prevedibili al momento della
valutazione medico legale che ha dato origine all'erogazione della prestazione,
ma in grado di mutare radicalmente la valutazione stessa al momento della
verifica
b) esclusione da qualsiasi ulteriore e inutile verifica di tutti quei soggetti
che, avendo in godimento l'indennità di accompagnamento, rientrano nei criteri
stabiliti dal DM 2 Agosto 2007, comunque accertabili con rigore medico legale
nel corso della verifica stessa.
ASSEGNO D'INVALIDITÀ IN GODIMENTO CON DATA DI DECORRENZA ALLOCATA NEI 5 ANNI ANTECEDENTI AL 01/04/2007 IN SOGGETTI CON ETÀ COMPRESA FRA 45 E 60 ANNI AL MOMENTO DELL'ESTRAZIONE PER LA VERIFICA
Questo criterio consente di escludere tutte le situazioni già verificate dalle CMVP INPS e concentra le verifiche su situazioni d'invalidità riconosciute in un range d'età lavorativamente produttiva (37 -52 anni) nell'ambito della popolazione non disabile.
Ciò potrebbe facilmente permettere
l'emersione di situazioni conseguenti all'applicazione non rigorosa del criterio
valutativo medico legale tabellare in un range di età in cui fattori socio
economici potrebbero aver impropriamente inflUito sul giudizio medico legale
d'invalidità. Tale attività, di verifica straordinaria, al fine di conseguire
obiettivi di qualità, dovrà essere necessariamente mirata alla emersione di
eventuali anomalie.
Conseguentemente la visita diretta dovrà essere preceduta da un esame
preliminare del fascicolo sanitario del cittadino, se disponibile.
ASPETTI TECNOLOGICI E PROCEDURA INFORMATICA.
Nuova Procedura on-line
L'INPS mette a disposizione di tutti gli enti coinvolti nella gestione della nuova invalidità civile un nuovo sistema informativo (SI) che consentirà agli utenti autorizzati la gestione completa dell'iter amministrativo e sanitario della domanda.
Il nuovo sistema informativo (SI) ha come obiettivo l'eliminazione totale della carta.
Sul sito www.inps.it sarà disponibile una procedura on-line a cui ogni utente autorizzato potrà accedere tramite PIN e gestire le fasi di propria competenza.
Per ogni verbale chiuso definitivamente viene creato un Fascicolo Sanitario Elettronico che va archiviato in procedura CERCA con collegamento al Casellario Centrale Invalidità.
La procedura si articola nelle seguenti macro-funzioni:
Gestione Calendario visite ASL
Presentazione della domanda
Compilazione Certificato medico
Invio telematico della domanda all'INPS
Prenotazione visita alla ASL
Visita del cittadino presso l'ASL
Accertamento definitivo dell'INPS
Concessione e iiquidazione della prestazione
Utenti della procedura
Gli utenti autorizzati all'accesso
alla nuova procedura sono:
•
Il cittadino,
• Il medico certificatore,
• i Patronati ed altri
soggetti abilitati,
autorizzati alle funzioni relative alle fasi di presentazione all'INPS in via
telematica della domanda di invalidità, cecità, sordità, handicap o disabilità;
• i medici ASL delle
Commissioni mediche
autorizzati alle funzioni relative all'accertamento sanitario ed alla gestione
del Calendario visite ASL;
• i dipendenti ASL
autorizzati alle funzioni di supporto alle fasi di accertamento sanitario e alla
gestione del calendario visite ASL;
• i medici dei CML
dell'INPS
autorizzati alle funzioni relative all'accertamento sanitario e alla
determinazione definitiva del requisito sanitario;
• i dirigenti delle sedi
INPS
per le competenze amministrative connesse all'intero processo;
• i dipendenti INPS
autorizzati alle funzioni relative alle fasi di accertamento sanitario,
concessione e liquidazione dell'eventuale prestazione economica;
• i dipendenti degli
uffici del contenzioso dell'INPS
autorizzati aila consultazione ai dati dei verbali sanitari in caso di ricorso
giudiziario proposto dal cittadino.