Precedente sulla statuizione delle spese
(sempre dovute, anche se la decorrenza del diritto assistenziale accertato è successivo alla proposizione della domanda amministrativa o giudiziale in quanto "non impone affatto al giudice di merito, qualora tale valutazione sia stata effettuata, di giungere comunque ad una totale compensazione delle spese", by Maximo, 22-3-08)
Sentenza N. 16000/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO (R.G.N. 17204/05); Ud. 20/2/07
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
Dott. Gugliemo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Giuesppe CELLERINO - Consigliere -
- Dott. Filippo CURCURUTO -Relatore Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proprosto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (...) giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente -
contro
N.P.(...) in qualità di eredi di (...), elettivamente domiciliati in Roma (...)giusta delega in calce al ricorso notificato; - resistenti -
contro
ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA; - intimata -
avverso la sentenza n. 172/04 della Corte d'Appello di BRESCIA del 22.4.04, depositata il 24/06/04;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/2/07 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge.
Ritenuto hce:
Il Tribunale di Brescia ha condannato l'INps a corrispondere a I.S. (XX) eredi di (XX), l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80, per il periodo dall'1 giugno 2001 sino al 6 maggio 2002, data del decesso dell'assistito.
L'Inps ha proporsto appello contestando la decorrenza della prestazione, non essendo, a suo avviso, dovuta l'indennità prima del 14 gennaio 2002, data della visita dinanzi alla Commissione Medica.
La Corte d'Appello di Brescia ha accolto il ricorso, determinando la decorrenz adell'indennità dal 1 febbraio 2002.
La Corte territoriale ha ritenuto di dover regolare le spese di entrambi i gradi e le ha compensate per un terzo ponendo a carico dell'istituto i residui due terzi, affermando che tale compensazione conseguiva alla considerazione dell'esito finale del giudizio, nel aule l'Inps era pur sempre soccombente ancorché per somma minore.
L'Inps ricorre per la cassazione della sentenza denunziando con un unico motivo di ricorso la violazione o falsa applicazione degli articoli 91, 92, 113, 116 c.p.c., nonché 149 delle disposizioni di attuazione a c.p.c., unitamente a vizio di motivazione.
Considerato che:
Come risulta dalla stessa sentenza impugnata i requisiti per il sorgere del diritto all'indennità di accompagnamento si sono verificati in corso di causa, e la giurisprudenza di questa Corte, premesso che la pronuncia del giudice del merito circa la compensazione delle spese processuali trova un limite nel caso in cui a giustificazione della disposta compensazione delle spese processuali siano addotti motivi illogici o erronei, ha ritenuto del pari censurabile per vizio di motivazione la pronunzia di merito che abbia omesso di valutare la reciproca parziale soccombenza implicita ogni qualvolta l'aggravamento di cui all'art. 149, disposizioni di attuazione al c.p.c., per il diritto alla prestazione previdenziale, sia insorto nel corso del procedimento (Cass. 27 novembre 1997, n. 11997). E' stato, del resto, osservato che ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo; e si è pertanto affermato che, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente in epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disposizioni di attuazione c.p.c.) per effetto di 'aggravamento successiva alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (Cass. 16 maggio 2003, n. 7716; conforme 27 settembre 2004, 19343).
Tale indirizzo in sostanza impedisce nei casi presi in esame dalla giurisprudenza, cui è analogo a quello oggi in questione, di condannare l'istituto erogatore della prestazione come interamente soccombente, quando la prestazione stessa sia riconosciuta in termini temporali diversi da quelli richiesti, ed invita a valutare una situazione siffatta ai fini di una pronunzia di compensazione, ma non impone affatto al giudice di merito, qualora tale valutazione sia stata effettuata, di giungere comunque ad una totale compensazione delle spese.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha effettuato una tale valutazione, ha considerato l'esito finale della lite ed ha compensato parzialmente le spese.
Quindi il ricorso dell'INPS non può essere accolto, non essendo possibile ottenere ina questa sede una pronunzia che, in sostanza, dovrebbe chiedere al giudice del merito ragione del fatto che egli non abbia provveduto ad una compensazione integrale delle stesse.
Non deve provvedersi sulle spese di questo giudizio in assenza di attività difensiva della parte intimata, che si è costituita con procura speciale senza tuttavia prendere parte alla discussione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Roma 20 febbraio 2007
Filippo Curcuruto est. Guglielmo Sciarelli Presidente
Depositato in Cancelleria
oggi 18 LUGLIO 2007