Sul governo delle spese di causa assistenziale.

Riforma della statuizione delle spese dalla Corte d'Appello di Napoli in seguito ad "appello parziale" avverso una totale compensazione delle spese. "Il principio della soccombenza non può essere totalmente disatteso".

(vedi anche importante precedente di legittimità , Cass. 16000/07, pubblicato sullo stesso sito),

 by Maximo 22-3-08

Sentenza N. 460/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza e di assistenza

 composta dai magistrati:

  1. dr. Fausto Castaldo                                                                Presidente

  2. dr. Umberto Berrino                                                                Consigliere rel.

  3. dr. Giovanni Pascarella                                                            Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24 gennaio 2006 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1290/2003 r.g.sez. lav., vertente

tra

M.A., rappresentata e difesa da (...)                                                                                        - appellante-

e

Inps                                                                                                                                            - appellato-contumace-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso depositato presso questa Corte il 3-3-2003 M.A. ha proposto appello parziale contro la sentenza del giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli del 4/2/03, con la quale l'Inps era stato condannato a corrisponderle l'assegno di invalidità a decorrere dall'1/7/02, deducendo come unico motivo di censura la violazione del principio della soccombenza, avendo il primo giudice compensato per intero le spese nonostante la condanna dell'ente previdenziale all'erogazione della prestazione richiesta, per cui ha insistito per la condanna dell'eppellato al pagamento delle spese di primo grado nella msiura di € 1919,07 con attribuzione delle stesse, unitamente a quelle del presente grado, al suo procuratore antistatario.

L'istituto appellato non si è costituito in giudizio, rimanendo, in tal modo, contumace. All'udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto dell'appello è unicamente il governo delle spese adottato dal primo giudice, il quale decideva di compensarle per intero tra le parti a causa dello spostamento della decorrenza del beneficio, spostamento dovuto all'accertamento della diversa eposa di insorgenza del diritto rispetto a quella invocata dalla ricorrente.

L'appellante invoca, invece,  l'applicazione di soccombenza dell'Inps e quantifica la richiesta di liquidazione delle spese del primo grado in € 1919,07.

Orbene, l'appello è solo in parte fondato e va, perciò, accolto per quanto di ragione.

Infatti, se da un lato non può negarsi che a causa dello spostamento della decorrenza del beneficio il primo giudice ha finito per disattendere il principio della soccombenza nel momento in cui ha deciso di compensare totalmente le spese di lite, d'altro canto non può non ignorarsi la circostanza di notevole rilievo rappresentata dal fatto che il riconoscimento del diritto è avvenuto con riferimento ad un'epoca successiva di ben 10 anni rispetto a quella indicata dalla ricorrente, dal momento che a fronte della richiesta di decorrenza della provvidenza dal marzo del 1992 la CTU espletata in prime cure ha consentito di appurare la diversa decorrenza del luglio 2002.

Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, appare equo compensare tra le parti le spese del primo grado solo in ragione di una metà.

Quanto alla loro determinazione nemmeno si giustifica l'importo richiesto dall'appellante, trattandosi di causa che può essere ricondotta nello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile modesto.

Pertanto, nella fattispecie trova applicazione ratione temporis  la tariffa professionale forense approvata con d.m. 5-10-94, n. 585.

La liquidazione dei diritti e degli onorari dev'essere eseguita tenendo conto della natura, dell'oggetto e del valore della controversia, dell'attività prestata dal procuratore della parte ricorrente in primo grado, così come documentata in atti, e dei criteri di liquidazione dettati dalla legge n. 794/42 e suss. modif. e dal citato d.m. n. 585/94.

Il tutto va contenuto nei limiti del petitum, cioè nei limiti dei compensi spettanti per le attività specificatamente contemplate dall'appellante nella nota spese.

Pertanto, vanno stabiliti i seguenti parametri: euro 406,00 per onorario, euro 475,00 per diritti ed euro 86,00 per spese generali, per un totale di euro 949,00.

Quest'ultimo importo va poi dimidiato, per effetto della disposta compensazione in ragione di una metà, per cui a carico dell'Inps soccombente va posta la somma definitiva di euro 474,50.

Per il resto l'impugnata sentenza va confermata.

Le spese del grado seguono la soccombenza dell'Inps e vanno liquidate come da dispositivio in favore del procuratore anticipatario in base al valore della presente controversia vertente esclusivamente sul governo delle spese.

P.Q.M.  

La Corte così provvede:

Accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza impugnata compensa per metà le spese di primo grado e condanna l'Inps al pagamento in favore del procuratore antistatario dell'appellante della residua metà nella misura di euro 474,50, oltre IVA e cnpa ai sensi di legge.

Condanna l'appellato al pagamento in favore del procuratore antistatario dell'appellante delle spese del grado nella misura di euro 527,00 (di cui euro 346,00 per onorario ed euro 133,00 per diritti), oltre IVA e c.n.p.a. ai sensi di legge.

Così deciso in Napoli il 24/1/06

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino                                                                                                                                                                Il Presidente

                                                                                                                                                                                            Dr. Fausto Castaldo

 

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006.