(Corte Costituzionale, ord. n. 115/2008)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14-septies, quarto e quinto
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio
sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione
giovanile), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
promosso dal Tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra L. D. e
il Ministero dell'economia e delle finanze ed altri, con ordinanza del 25
settembre 2006 iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Visti gli atti di costituzione di L. D. e dell'INPS nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008 il Giudice relatore Francesco
Amirante;
uditi gli avvocati Sante Assennato per L. D., Alessandro Riccio per l'INPS e
l'avvocato dello Stato Fabio Tortora per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che il Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, e 38, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 14-septies, quarto e quinto comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33
– recte: del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio
sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione
giovanile), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 –
«nella parte in cui non prevede, anche per il richiedente la pensione di
inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 gennaio 1971, n. 118» (Conversione
in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili), «l'esclusione dal computo dei redditi di quelli
percepiti dagli altri componenti il suo nucleo familiare»;
che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente espone che la
ricorrente nel giudizio a quo, assumendo di essere invalida civile assoluta, ha
chiesto la pensione d'inabilità negatale dall'INPS in sede amministrativa in
quanto il suo reddito, cumulato con quello del coniuge, superava il limite di
legge mentre, se fosse stato escluso il cumulo, l'entità del solo reddito
dell'interessata le avrebbe consentito di godere della prestazione assistenziale
in argomento;
che la questione sarebbe non manifestamente infondata con riferimento ad
entrambi i parametri evocati, in quanto, per il soggetto parzialmente invalido,
ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile, la legge stabilisce che non si
tenga conto dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare, sicché è
irragionevole, secondo il remittente, stabilire più restrittivi limiti di
reddito per soggetti più gravemente inabili rispetto a chi aspira all'assegno
(per esserlo solo parzialmente);
che non ha rilievo l'affermazione, contenuta nella sentenza di questa Corte n.
88 del 1992, secondo cui, anche ai fini dell'attribuzione della pensione
d'inabilità, non si deve tener conto del reddito del coniuge dell'interessato,
perché si tratta di un'affermazione fatta incidentalmente, non necessaria ai
fini della decisione, e costantemente contraddetta dall'orientamento della Corte
di cassazione;
che, ad avviso del remittente, un diverso indirizzo giurisprudenziale,
rinvenibile in parte della giurisprudenza di merito, non può essere seguito
perché in contrasto con l'univoco dettato normativo;
che il giudice a quo sottolinea come la diversità di normativa sulla
determinazione del requisito reddituale tra pensione ed assegno non sia
originaria, bensì insorta successivamente attraverso modifiche non ben
coordinate della disciplina, la cui necessità di razionalizzazione era stata
posta in evidenza da questa Corte con la suddetta sentenza n. 88 del 1992;
che si sono costituiti in giudizio sia la parte privata sia l'INPS;
che la prima aderisce alle considerazioni del remittente e chiede quindi
l'accoglimento della questione;
che l'Istituto previdenziale sostiene, invece, l'infondatezza della questione
sul rilievo secondo cui la pensione di inabilità, di importo notevolmente
superiore all'assegno, trova la sua giustificazione nella impossibilità di
sopperire alle necessità dell'inabile mediante l'attuazione degli obblighi di
solidarietà familiare, con la conseguenza che è il reddito familiare ad essere
rilevante;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la
non fondatezza della questione in quanto spetta al legislatore bilanciare le
necessità dell'inabile e gli obblighi della solidarietà familiare e dell'intera
collettività.
Considerato che alcune carenze di motivazione riscontrabili nell'ordinanza di
rimessione in punto di rilevanza non consentono l'esame nel merito della
questione di legittimità costituzionale la quale, pertanto, deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
che, anzitutto, se può considerarsi non implausibile la motivazione con cui il
giudice remittente ha ritenuto di dover sollevare la questione di legittimità
costituzionale ancor prima di disporre consulenza tecnica per la valutazione
delle condizioni fisiche della ricorrente, la mancanza di qualsiasi accenno alle
medesime ed alla relativa documentazione non consente neppure, sotto tale
profilo, una delibazione sulla fondatezza della pretesa;
che, in secondo luogo, poiché la Direzione centrale dell'INPS, con messaggio n.
9879 del 17 aprile 2007 – confermativo, però, di un precedente, risalente
indirizzo enunciato in altro atto generale, e con riferimento anche alla citata
sentenza di questa Corte n. 88 del 1992 – inviato a tutte le sedi regionali,
provinciali e alle agenzie, ha affermato che, in tema di pensioni d'inabilità
civile, il requisito reddituale va riscontrato tenendo conto del «solo reddito
personale del richiedente, come per gli assegni d'invalidità parziale», il
remittente avrebbe dovuto chiarire quale fosse a tal riguardo l'atteggiamento in
causa dell'INPS, su quale dei requisiti per l'assegnazione della pensione
vertessero le sue contestazioni e con quali argomentazioni fossero sostenute.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 14-septies, quarto e quinto
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio
sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione
giovanile), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, e 38, primo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 14 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA