TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE DI LAVORO E PREVIDENZA

  

Il Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro,

dott. Alessandra Santulli

letta l’istanza  tesa ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. XXX/07 resa nel giudizio recante il n. XXX/04 laddove è indicata quale data di nascita della ricorrente quella del “12/2/37” anziché quella esatta del” 30/6/48”;

sentite le parti;

letti gli atti in causa;

considerato che l’errore materiale è quello che interviene non nella formazione del giudizio bensì nella semplice formazione del documento giudiziale e che nella specie il ricorso introduttivo reca quale data di nascita della ricorrente quella errata sopra specificati;

ritenuto, tuttavia, che dal Codice fiscale trascritto nel medesimo ricorso e dall’intera documentazione agli atti di causa con specifico riguardo alla consulenza risulta correttamente identificata la parte in relazione alla sua esatta data di nascita;

ritenuto che si tratta comunque di errore emendabile (Cass. Civ. I, 24/7/03, n. 11458) non residuando dubbio alcuno sull’esatta identità della parte che ha promosso il giudizio conclusosi con sentenza favorevole di cui si chiede la correzione;

visti gli artt. 287 e ss. c.p.c.

 

P.Q.M.

 

Dispone correggersi la sentenza n. XXX/07, nel senso che, laddove è indicata quale data di nascita della ricorrente quella del “12/2/37” deve invece leggersi “30/6/48”;

Manda la Cancelleria per le annotazioni sull’originale sentenza:

Si comunichi.

Napoli lì 18 gennaio 2008.

                                                                                                                                                                                  Il giudice

Depositato in cancelleria                                                                                                                         dott. Alessandra Santulli

        Il Cancelliere

Napoli, lì 21 gennaio 2008