TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro,
dott. Alessandra Santulli
letta l’istanza tesa ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. XXX/07 resa nel giudizio recante il n. XXX/04 laddove è indicata quale data di nascita della ricorrente quella del “12/2/37” anziché quella esatta del” 30/6/48”;
sentite le parti;
letti gli atti in causa;
considerato che l’errore materiale è quello che interviene non nella formazione del giudizio bensì nella semplice formazione del documento giudiziale e che nella specie il ricorso introduttivo reca quale data di nascita della ricorrente quella errata sopra specificati;
ritenuto, tuttavia, che dal Codice fiscale trascritto nel medesimo ricorso e dall’intera documentazione agli atti di causa con specifico riguardo alla consulenza risulta correttamente identificata la parte in relazione alla sua esatta data di nascita;
ritenuto che si tratta comunque di errore emendabile (Cass. Civ. I, 24/7/03, n. 11458) non residuando dubbio alcuno sull’esatta identità della parte che ha promosso il giudizio conclusosi con sentenza favorevole di cui si chiede la correzione;
visti gli artt. 287 e ss. c.p.c.
P.Q.M.
Dispone correggersi la sentenza n. XXX/07, nel senso che, laddove è indicata quale data di nascita della ricorrente quella del “12/2/37” deve invece leggersi “30/6/48”;
Manda la Cancelleria per le annotazioni sull’originale sentenza:
Si comunichi.
Napoli lì 18 gennaio 2008.
Il giudice
Depositato in cancelleria dott. Alessandra Santulli
Il Cancelliere
Napoli, lì 21 gennaio 2008